La nota in oggetto offre qualche riflessione sul delicatissimo tema delle contraddizioni che connotano il d.lg. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), le successive leggi di modifica e la normativa regionale di attuazione; in particolare, sotto il profilo dell'asserita parità tra strutture pubbliche e strutture private, le quali dovrebbero concorrere nella prestazione dei servizi sanitari a fronte di un principio di libera scelta dell'utente. Nella sentenza oggetto di analisi il TAR legittima le modalità di fissazione dei tetti di spesa sanitaria, quali delineate dai documenti programmatici della Regione Puglia, anche se comportano una disparità di trattamento tra soggetti pubblici e soggetti privati; in linea con la prevalente giurisprudenza, e contraddicendo, l'almeno apparente, impostazione normativa statale, afferma la natura succedanea dell'intervento dei privati rispetto ai soggetti pubblici (nell'ambito del servizio sanitario nazionale) e la preminenza dell'interesse al contenimento della spesa regionale (sulla base della programmazione) rispetto alle esigenze degli operatori (privati), nonché rispetto ai principi della concorrenza e della libera scelta dell'utente.

Lottini, M. (2008). Il concorso dei privati al servizio sanitario nazionale: alternativi al pubblico o succedanei al pubblico?(nota a TAR Puglia – Bari, sez. I, n. 2051/2008). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 7(9), 2553-2582.

Il concorso dei privati al servizio sanitario nazionale: alternativi al pubblico o succedanei al pubblico?(nota a TAR Puglia – Bari, sez. I, n. 2051/2008)

LOTTINI, Micaela
2008-01-01

Abstract

La nota in oggetto offre qualche riflessione sul delicatissimo tema delle contraddizioni che connotano il d.lg. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), le successive leggi di modifica e la normativa regionale di attuazione; in particolare, sotto il profilo dell'asserita parità tra strutture pubbliche e strutture private, le quali dovrebbero concorrere nella prestazione dei servizi sanitari a fronte di un principio di libera scelta dell'utente. Nella sentenza oggetto di analisi il TAR legittima le modalità di fissazione dei tetti di spesa sanitaria, quali delineate dai documenti programmatici della Regione Puglia, anche se comportano una disparità di trattamento tra soggetti pubblici e soggetti privati; in linea con la prevalente giurisprudenza, e contraddicendo, l'almeno apparente, impostazione normativa statale, afferma la natura succedanea dell'intervento dei privati rispetto ai soggetti pubblici (nell'ambito del servizio sanitario nazionale) e la preminenza dell'interesse al contenimento della spesa regionale (sulla base della programmazione) rispetto alle esigenze degli operatori (privati), nonché rispetto ai principi della concorrenza e della libera scelta dell'utente.
2008
Lottini, M. (2008). Il concorso dei privati al servizio sanitario nazionale: alternativi al pubblico o succedanei al pubblico?(nota a TAR Puglia – Bari, sez. I, n. 2051/2008). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 7(9), 2553-2582.
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