In tema di obbligazioni pecuniarie il principio secondo cui il creditore di somma di denaro non e` tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilita` dell’emittente) si fonda su una norma (1277 del c. c.), di carattere dispositivo, che cessa di operare solamente: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali; cioe` soltanto quando vi sia una volonta` in tal senso, espressa o presunta, del creditore (2). Il pagamento con assegno circolare costituisce offerta non formale, escludendo la colpevolezza dell’inadempimento della obbligazione pecuniaria, laddove puo` ragionevolmente presumersi che il debitore, con la consegna dell’assegno, non intendesse sottrarsi alla propria prestazione, ma intendesse, invece, adempiere l’obbligazione. Consegue che non si considera in mora il debitore che offra il pagamento del debito pecuniario con assegno circolare, nei limiti in cui, esso possa considerarsi un inadempimento incolpevole, ovvero laddove puo` ragionevolmente presumersi da parte del debitore, sulla base della pratica commerciale o della fonte dell’obbligazione o dell’entita` della somma, che il creditore l’avrebbe accettato (3).
Battelli, E. (2006). Il pagamento di obbligazioni pecuniarie attraverso assegno circolare o vaglia postale tra offerta non formale e inadempimento incolpevole. GIURISPRUDENZA ITALIANA(5), 928-936.
Il pagamento di obbligazioni pecuniarie attraverso assegno circolare o vaglia postale tra offerta non formale e inadempimento incolpevole
BATTELLI, ETTORE
2006-01-01
Abstract
In tema di obbligazioni pecuniarie il principio secondo cui il creditore di somma di denaro non e` tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilita` dell’emittente) si fonda su una norma (1277 del c. c.), di carattere dispositivo, che cessa di operare solamente: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali; cioe` soltanto quando vi sia una volonta` in tal senso, espressa o presunta, del creditore (2). Il pagamento con assegno circolare costituisce offerta non formale, escludendo la colpevolezza dell’inadempimento della obbligazione pecuniaria, laddove puo` ragionevolmente presumersi che il debitore, con la consegna dell’assegno, non intendesse sottrarsi alla propria prestazione, ma intendesse, invece, adempiere l’obbligazione. Consegue che non si considera in mora il debitore che offra il pagamento del debito pecuniario con assegno circolare, nei limiti in cui, esso possa considerarsi un inadempimento incolpevole, ovvero laddove puo` ragionevolmente presumersi da parte del debitore, sulla base della pratica commerciale o della fonte dell’obbligazione o dell’entita` della somma, che il creditore l’avrebbe accettato (3).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.