Il contributo annota una pronuncia con cui la Corte di cassazione ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale di un soggetto che aveva praticato su una ragazza, a seguito di una sua richiesta in tal senso, un’iniezione di due dosi di eroina, cagionandone la morte per overdose. La sentenza si segnala non solo e non tanto per la conclusione cui perviene, che non puo` considerarsi a priori inammissibile, quanto piuttosto per la circostanza che in motivazione non si prendono affatto in considerazione o si esaminano solo indirettamente elementi che al contrario risultano determinanti per ritenere sussistente una responsabilita` per omicidio preterintenzionale. Ai fini di una rigorosa verifica dei requisiti, oggettivi e soggettivi, della fattispecie delineata dall’art. 584 c.p. assume rilevanza centrale il concetto di malattia, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto (soprattutto) come elemento rispetto al quale accertare il «dolo» dell’agente. Se con riferimento alla malattia non risulta pienamente provata la rappresentazione del soggetto, almeno nella forma del dolo eventuale, la soluzione giuridicamente praticabile restera` unicamente quella dell’omicidio colposo ex art. 589 c.p. Per contro ogni dolo, anche eventuale, deve risultare decisamente escluso con riferimento all’evento morte: altrimenti dovrebbe configurarsi il piu` grave delitto di cui all’art. 575 c.p. Una delle peculiarita` della vicenda in esame e` rappresentata dalla circostanza per cui l’iniezione di eroina rivelatasi letale e` stata praticata con il consenso della vittima: la suprema Corte tuttavia si limita a rilevare la presenza del consenso al solo fine di escluderne ogni rilevanza, senza precisazioni ulteriori. Sarebbe invece necessario accertare preliminarmente se sussistano o meno i presupposti di un valido consenso, verificando la consapevolezza del soggetto consenziente (presupposto «soggettivo» del consenso) e la riconducibilita` dell’evento lesivo all’oggetto del consenso prestato (presupposto «oggettivo» del consenso). Solo all’esito di questa verifica sara` possibile prendere in considerazione i limiti entro cui e` ammissibile l’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto nel nostro ordinamento. La giurisprudenza a tal fine fa tradizionalmente riferimento all’art. 5 c.c. Pur volendo condividere questa impostazione i limiti in questione non possono e non debbono essere riproposti ricorrendo unicamente ad ormai tradizionali «formule pigre»: dovra` al contrario essere attentamente verificata, caso per caso, la compatibilita` degli stessi con l’atto di disposizione che si pretende sia stato realizzato.
Massaro, A. (2006). Responsabilità per morte derivante da un’iniezione di eroina praticata con il consenso della vittima: omicidio preterintenzionale?. CASSAZIONE PENALE(7-8), 2450-2466.
Responsabilità per morte derivante da un’iniezione di eroina praticata con il consenso della vittima: omicidio preterintenzionale?
MASSARO, ANTONELLA
2006-01-01
Abstract
Il contributo annota una pronuncia con cui la Corte di cassazione ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale di un soggetto che aveva praticato su una ragazza, a seguito di una sua richiesta in tal senso, un’iniezione di due dosi di eroina, cagionandone la morte per overdose. La sentenza si segnala non solo e non tanto per la conclusione cui perviene, che non puo` considerarsi a priori inammissibile, quanto piuttosto per la circostanza che in motivazione non si prendono affatto in considerazione o si esaminano solo indirettamente elementi che al contrario risultano determinanti per ritenere sussistente una responsabilita` per omicidio preterintenzionale. Ai fini di una rigorosa verifica dei requisiti, oggettivi e soggettivi, della fattispecie delineata dall’art. 584 c.p. assume rilevanza centrale il concetto di malattia, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto (soprattutto) come elemento rispetto al quale accertare il «dolo» dell’agente. Se con riferimento alla malattia non risulta pienamente provata la rappresentazione del soggetto, almeno nella forma del dolo eventuale, la soluzione giuridicamente praticabile restera` unicamente quella dell’omicidio colposo ex art. 589 c.p. Per contro ogni dolo, anche eventuale, deve risultare decisamente escluso con riferimento all’evento morte: altrimenti dovrebbe configurarsi il piu` grave delitto di cui all’art. 575 c.p. Una delle peculiarita` della vicenda in esame e` rappresentata dalla circostanza per cui l’iniezione di eroina rivelatasi letale e` stata praticata con il consenso della vittima: la suprema Corte tuttavia si limita a rilevare la presenza del consenso al solo fine di escluderne ogni rilevanza, senza precisazioni ulteriori. Sarebbe invece necessario accertare preliminarmente se sussistano o meno i presupposti di un valido consenso, verificando la consapevolezza del soggetto consenziente (presupposto «soggettivo» del consenso) e la riconducibilita` dell’evento lesivo all’oggetto del consenso prestato (presupposto «oggettivo» del consenso). Solo all’esito di questa verifica sara` possibile prendere in considerazione i limiti entro cui e` ammissibile l’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto nel nostro ordinamento. La giurisprudenza a tal fine fa tradizionalmente riferimento all’art. 5 c.c. Pur volendo condividere questa impostazione i limiti in questione non possono e non debbono essere riproposti ricorrendo unicamente ad ormai tradizionali «formule pigre»: dovra` al contrario essere attentamente verificata, caso per caso, la compatibilita` degli stessi con l’atto di disposizione che si pretende sia stato realizzato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.