Il contributo si propone di tracciare una linea di demarcazione sufficientemente netta tra "oggettivo" e "soggettivo" nella struttura del reato colposo d'evento. Seguendo la direzione indicata dalla c.d. doppia funzione della colpa, si muove dal tentativo di chiarire la collocazione sistematica della concretizzazione del rischio, sottolineando il ruolo svolto dal requisito in questione già in sede di individuazione della condotta tipica. Vengono poi esaminati i casi in cui l'evento concreto risulti compreso nello scopo preventivo della regola cautelare, ma solo prendendo in considerazione anche conoscenze sopravvenute alla condotta: si ipotizza in proposito che le conoscenze in base alle quali individuare gli eventi riconducibili entro lo scopo preventivo della regola cautelare possano essere anche quelli disponibili ex post, senza peraltro mettere in discussione la necessaria predeterminazione del comportamento diligente rispetto alla condotta dell'agente. Si cerca infine di chiarire se e fino a che punto gli istituti riconducibili alla c.d. causalità della colpa mantengano una propria autonomia sistematica nell'ambito dei reati omissivi impropri.

Massaro, A. (2009). “Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa. CASSAZIONE PENALE(12), 157-175.

“Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa

MASSARO, ANTONELLA
2009-01-01

Abstract

Il contributo si propone di tracciare una linea di demarcazione sufficientemente netta tra "oggettivo" e "soggettivo" nella struttura del reato colposo d'evento. Seguendo la direzione indicata dalla c.d. doppia funzione della colpa, si muove dal tentativo di chiarire la collocazione sistematica della concretizzazione del rischio, sottolineando il ruolo svolto dal requisito in questione già in sede di individuazione della condotta tipica. Vengono poi esaminati i casi in cui l'evento concreto risulti compreso nello scopo preventivo della regola cautelare, ma solo prendendo in considerazione anche conoscenze sopravvenute alla condotta: si ipotizza in proposito che le conoscenze in base alle quali individuare gli eventi riconducibili entro lo scopo preventivo della regola cautelare possano essere anche quelli disponibili ex post, senza peraltro mettere in discussione la necessaria predeterminazione del comportamento diligente rispetto alla condotta dell'agente. Si cerca infine di chiarire se e fino a che punto gli istituti riconducibili alla c.d. causalità della colpa mantengano una propria autonomia sistematica nell'ambito dei reati omissivi impropri.
2009
Massaro, A. (2009). “Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa. CASSAZIONE PENALE(12), 157-175.
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