In tema di contratti a distanza, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (prevista dall’art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185) non si estende ai contratti relativi ai servizi finanziari, tra i quali non rientra però qualsiasi servizio che possa avere attinenza con il settore finanziario, con la conseguenza che non può ritenersi escluso dal campo di applicazione dell’art. 14 un contratto che, come nella specie, abbia ad oggetto la prestazione di un servizio informativo sull’andamento dei mercati finanziari e su possibili strategie d’investimento.
Battelli, E. (2006). Il foro del consumatore nei contratti a distanza di servizi di informazione finanziaria: verso una nuova luce. DIRITTO DELL'INTERNET(1), 22-31.
Il foro del consumatore nei contratti a distanza di servizi di informazione finanziaria: verso una nuova luce
BATTELLI, ETTORE
2006-01-01
Abstract
In tema di contratti a distanza, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (prevista dall’art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185) non si estende ai contratti relativi ai servizi finanziari, tra i quali non rientra però qualsiasi servizio che possa avere attinenza con il settore finanziario, con la conseguenza che non può ritenersi escluso dal campo di applicazione dell’art. 14 un contratto che, come nella specie, abbia ad oggetto la prestazione di un servizio informativo sull’andamento dei mercati finanziari e su possibili strategie d’investimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.