L’autore critica la decisione delle sezioni unite che risolvendo un contrasto tra opposti orientamenti giurisprudenziali hanno statuito che il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d’ufficio. La decisione viene contestata sia perché l’autore non ritiene corretto che la domanda di riduzione debba risultare implicita nella dichiarazione della parte di nulla dovere a titolo di penale, dato che non possono certamente trovare applicazione le norme in materia di presunzione, mancando gli elementi che l’art. 2729 c.c. ritiene necessari perché il giudice possa formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati, sia perché elevando al rango di principo generale l’intervento di ufficio si arriverebbe alla singolare conclusione di riconoscere al giudice il potere di valutare un interesse perfino contro la volontà della parte processuale titolare. Un secondo argomento è relativo all’applicazione del principio costituzionale sancito dall’art. 2 cost. che l’autore ritiene essere richiamato impropriamente nella sentenza delle sezioni unite, in quanto la giurisprudenza di specie sembra dimenticare che non ha efficacia immediata e diretta nei rapporti interindividuali, ma soltanto nei rapporti tra cittadino e Stato.

Spoto, G. (2006). LA CLAUSOLA PENALE ECCESSIVA TRA RIDUCIBILITA' DI UFFICIO ED ECCEZIONE DI USURA. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 1, 353-374.

LA CLAUSOLA PENALE ECCESSIVA TRA RIDUCIBILITA' DI UFFICIO ED ECCEZIONE DI USURA

SPOTO, Giuseppe
2006-01-01

Abstract

L’autore critica la decisione delle sezioni unite che risolvendo un contrasto tra opposti orientamenti giurisprudenziali hanno statuito che il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d’ufficio. La decisione viene contestata sia perché l’autore non ritiene corretto che la domanda di riduzione debba risultare implicita nella dichiarazione della parte di nulla dovere a titolo di penale, dato che non possono certamente trovare applicazione le norme in materia di presunzione, mancando gli elementi che l’art. 2729 c.c. ritiene necessari perché il giudice possa formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati, sia perché elevando al rango di principo generale l’intervento di ufficio si arriverebbe alla singolare conclusione di riconoscere al giudice il potere di valutare un interesse perfino contro la volontà della parte processuale titolare. Un secondo argomento è relativo all’applicazione del principio costituzionale sancito dall’art. 2 cost. che l’autore ritiene essere richiamato impropriamente nella sentenza delle sezioni unite, in quanto la giurisprudenza di specie sembra dimenticare che non ha efficacia immediata e diretta nei rapporti interindividuali, ma soltanto nei rapporti tra cittadino e Stato.
2006
Spoto, G. (2006). LA CLAUSOLA PENALE ECCESSIVA TRA RIDUCIBILITA' DI UFFICIO ED ECCEZIONE DI USURA. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 1, 353-374.
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