Il fioco dibattito politico e culturale sulla proposta di riforma urbanistica in discussione presso la Commissione VIII Camera si è rivitalizzato solo in vista delle elezioni, e però devastato da scandalizzate quanto strumentali prese di posizione, che per la verità nulla hanno a che vedere con il testo stesso, e che tendono a rimandarne all’infinito la discussione in aula; rinunciando così alla possibilità di migliorarlo, per tentare di risolvere, almeno in parte, alcuni gravi problemi che affliggono l’urbanistica italiana, oggi stretta tra la riforma già ampiamente avviata attraverso molte leggi regionali e gli spezzoni di una disciplina statale concepita in due diverse fasi storiche, ormai entrambe remote: quella pre-repubblicana (la legge del 1942), e quella a ridosso del passaggio di competenze in materia dallo Stato alle Regioni (“legge ponte” del 1967). Diverse dunque da quelle di oggi la società e l’economia degli anni ‘30 o ‘60, diversi i rapporti tra gli Enti (in particolare tra Stato ed Enti locali), diversi quelli tra enti pubblici e cittadini; diversi, soprattutto, i problemi delle città: da quello dominante dell’espansione urbana a quelli assai più complessi della riqualificazione delle città esistenti. Il disegno di legge si intitola al “governo del territorio”, secondo la dizione del nuovo testo costituzionale (Titolo V), che la stessa Corte ha provveduto a chiarire come più ampia del precedente “urbanistica”, comprendendo non solo la disciplina edilizia regolata dai piani locali, ma l’insieme dei provvedimenti, politiche e azioni assunte dai diversi “livelli” amministrativi – ora “equi-ordinati”, e non più gerarchicamente subordinati – che in vario modo incidono sul territorio; ivi compresa la tutela dello stesso, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, ma anche le scelte relative, ad esempio, alle grandi infrastrutture.Nell’attuale assetto costituzionale – e per sua stessa natura – il “governo del territorio”, in definitiva, non può che essere “materia concorrente”; e non può essere gestito correttamente che attraverso forme di concertazione istituzionale, non solo tra gli enti elettivi, ma anche con gli enti e le strutture che assolvono compiti specifici, dalle Soprintendenze, per esempio, alle Autorità di bacino o portuali, agli Enti parco, alle società (ormai “privatizzate” o in via di privatizzazione) che realizzano e gestiscono le reti della mobilità, energetiche e delle telecomunicazioni. Non si può certo dire che la concertazione sia metodo di facile praticabilità, anzi, ma di fatto è l’unico possibile. E di fatto tutti gli enti devono attrezzarsi per poterla gestire al meglio.

Avarello, P. (2004). Governo del territorio: una legge che zoppica, n. 1, maggio 2004, 15-16.

Governo del territorio: una legge che zoppica.

AVARELLO, Paolo
2004-01-01

Abstract

Il fioco dibattito politico e culturale sulla proposta di riforma urbanistica in discussione presso la Commissione VIII Camera si è rivitalizzato solo in vista delle elezioni, e però devastato da scandalizzate quanto strumentali prese di posizione, che per la verità nulla hanno a che vedere con il testo stesso, e che tendono a rimandarne all’infinito la discussione in aula; rinunciando così alla possibilità di migliorarlo, per tentare di risolvere, almeno in parte, alcuni gravi problemi che affliggono l’urbanistica italiana, oggi stretta tra la riforma già ampiamente avviata attraverso molte leggi regionali e gli spezzoni di una disciplina statale concepita in due diverse fasi storiche, ormai entrambe remote: quella pre-repubblicana (la legge del 1942), e quella a ridosso del passaggio di competenze in materia dallo Stato alle Regioni (“legge ponte” del 1967). Diverse dunque da quelle di oggi la società e l’economia degli anni ‘30 o ‘60, diversi i rapporti tra gli Enti (in particolare tra Stato ed Enti locali), diversi quelli tra enti pubblici e cittadini; diversi, soprattutto, i problemi delle città: da quello dominante dell’espansione urbana a quelli assai più complessi della riqualificazione delle città esistenti. Il disegno di legge si intitola al “governo del territorio”, secondo la dizione del nuovo testo costituzionale (Titolo V), che la stessa Corte ha provveduto a chiarire come più ampia del precedente “urbanistica”, comprendendo non solo la disciplina edilizia regolata dai piani locali, ma l’insieme dei provvedimenti, politiche e azioni assunte dai diversi “livelli” amministrativi – ora “equi-ordinati”, e non più gerarchicamente subordinati – che in vario modo incidono sul territorio; ivi compresa la tutela dello stesso, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, ma anche le scelte relative, ad esempio, alle grandi infrastrutture.Nell’attuale assetto costituzionale – e per sua stessa natura – il “governo del territorio”, in definitiva, non può che essere “materia concorrente”; e non può essere gestito correttamente che attraverso forme di concertazione istituzionale, non solo tra gli enti elettivi, ma anche con gli enti e le strutture che assolvono compiti specifici, dalle Soprintendenze, per esempio, alle Autorità di bacino o portuali, agli Enti parco, alle società (ormai “privatizzate” o in via di privatizzazione) che realizzano e gestiscono le reti della mobilità, energetiche e delle telecomunicazioni. Non si può certo dire che la concertazione sia metodo di facile praticabilità, anzi, ma di fatto è l’unico possibile. E di fatto tutti gli enti devono attrezzarsi per poterla gestire al meglio.
2004
Avarello, P. (2004). Governo del territorio: una legge che zoppica, n. 1, maggio 2004, 15-16.
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