L’art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) introduce nel sistema concorsuale italiano due nuove norme di non trascurabile rilevanza aventi ad oggetto, per un verso, il diritto di “prelazione” per l’affitto o l’acquisto dell’azienda riconosciuto alle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese ammesse ad una qualsivoglia procedura concorsuale e, per altro verso, il diritto dei soci-lavoratori (che ne facciano richiesta) di ottenere, “all’atto dell’aggiudicazione dell’affitto o della vendita”, l’anticipazione in unica soluzione delle somme altrimenti destinate alla loro integrazione salariale per il caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, vi sono diverse ragioni che inducono a ritenere che la generica locuzione “prelazione” di cui fa uso l’art. 11, comma 2, D.L. n. 145/2013 sia un’espressione “impropria” con la quale la legge intende introdurre non già ad un “diritto di preferenza a parità di condizioni”, ma, al contrario, una vera e propria “opzione” a concludere (in assenza di proposte di terzi) un contratto di affitto o di acquisto del complesso aziendale per un corrispettivo pari a quello “stimato” nel contesto della procedura concorsuale.
DI CECCO, G. (2016). Il diritto di prelazione previsto dalla disciplina italiana del "workers buyout" a favore delle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese in crisi. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 2016(6), 633-648.
Il diritto di prelazione previsto dalla disciplina italiana del "workers buyout" a favore delle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese in crisi
DI CECCO, GIUSTINO
2016-01-01
Abstract
L’art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) introduce nel sistema concorsuale italiano due nuove norme di non trascurabile rilevanza aventi ad oggetto, per un verso, il diritto di “prelazione” per l’affitto o l’acquisto dell’azienda riconosciuto alle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese ammesse ad una qualsivoglia procedura concorsuale e, per altro verso, il diritto dei soci-lavoratori (che ne facciano richiesta) di ottenere, “all’atto dell’aggiudicazione dell’affitto o della vendita”, l’anticipazione in unica soluzione delle somme altrimenti destinate alla loro integrazione salariale per il caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, vi sono diverse ragioni che inducono a ritenere che la generica locuzione “prelazione” di cui fa uso l’art. 11, comma 2, D.L. n. 145/2013 sia un’espressione “impropria” con la quale la legge intende introdurre non già ad un “diritto di preferenza a parità di condizioni”, ma, al contrario, una vera e propria “opzione” a concludere (in assenza di proposte di terzi) un contratto di affitto o di acquisto del complesso aziendale per un corrispettivo pari a quello “stimato” nel contesto della procedura concorsuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.