L’introduzione dei delitti di omicidio e lesioni stradali (legge n. 41 del 2016) si inserisce in una più ampia tendenza alla parcellizzazione di istituti di parte generale e di fattispecie incriminatrici che costituiscono storicamente il ‚nucleo duro‛ del diritto penale. Pur a voler tralasciare alcune discutibili scelte di tecnica legislativa, le recenti modifiche restituiscono l’impressione di un intervento per molti aspetti avulso dal più generale contesto sistematico di destinazione. Si è persa anzitutto l’occasione per un organico coordinamento tra le norme inserite nel codice penale e quelle già presenti nel codice della strada: anche la risalente questione relativa alla configurabilità di un reato complesso per l’omicidio colposo aggravato da violazioni del codice della strada potrebbe fondarsi su basi almeno parzialmente differenti rispetto al passato. Merita poi di essere sottolineata, sempre in una prospettiva sistematica, l’introduzione di una circostanza attenuante relativa al caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole (artt. 589-bis, settimo comma e 590-bis c.p., settimo comma c.p.): le corde della teoria generale del reato sono state toccate attraverso disposizioni di carattere (eccessivamente) settoriale, i cui effetti potrebbero suscitare dubbi sul piano della coerenza e della ragionevolezza. Solo il tempo sarà in grado di chiarire se questa nuova frammentazione dell’atomo consenta di raggiungere, almeno in parte, gli obiettivi di un legislatore alle prese con l’ennesima emergenza o se, per contro, la tradizionale «unitarietà, semplicità e linearità di formulazione» dei delitti di omicidio sia stata sacrificata senza un’adeguata contropartita.
Massaro, A. (2016). OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME: DA UN DIRITTO PENALE “FRAMMENTARIO” A UN DIRITTO PENALE “FRAMMENTATO”. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 1-22.
OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME: DA UN DIRITTO PENALE “FRAMMENTARIO” A UN DIRITTO PENALE “FRAMMENTATO”
MASSARO, ANTONELLA
2016-01-01
Abstract
L’introduzione dei delitti di omicidio e lesioni stradali (legge n. 41 del 2016) si inserisce in una più ampia tendenza alla parcellizzazione di istituti di parte generale e di fattispecie incriminatrici che costituiscono storicamente il ‚nucleo duro‛ del diritto penale. Pur a voler tralasciare alcune discutibili scelte di tecnica legislativa, le recenti modifiche restituiscono l’impressione di un intervento per molti aspetti avulso dal più generale contesto sistematico di destinazione. Si è persa anzitutto l’occasione per un organico coordinamento tra le norme inserite nel codice penale e quelle già presenti nel codice della strada: anche la risalente questione relativa alla configurabilità di un reato complesso per l’omicidio colposo aggravato da violazioni del codice della strada potrebbe fondarsi su basi almeno parzialmente differenti rispetto al passato. Merita poi di essere sottolineata, sempre in una prospettiva sistematica, l’introduzione di una circostanza attenuante relativa al caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole (artt. 589-bis, settimo comma e 590-bis c.p., settimo comma c.p.): le corde della teoria generale del reato sono state toccate attraverso disposizioni di carattere (eccessivamente) settoriale, i cui effetti potrebbero suscitare dubbi sul piano della coerenza e della ragionevolezza. Solo il tempo sarà in grado di chiarire se questa nuova frammentazione dell’atomo consenta di raggiungere, almeno in parte, gli obiettivi di un legislatore alle prese con l’ennesima emergenza o se, per contro, la tradizionale «unitarietà, semplicità e linearità di formulazione» dei delitti di omicidio sia stata sacrificata senza un’adeguata contropartita.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.