Con il lavoro su Brevi note sull’«enfant conçu» nel Code Napoléon, in Diritto romano attuale, 17 (2007), p. 121-139; ISSN 1128-8655, si è voluta porre una prima base teorica alla dimostrazione di quanto la configurazione giuridica dei diritti del nascituro di matrice romanistica si sia conservata nei codici italiani preunitari (così nel lavoro Sulla qualificazione giuridica del concepito nei Codici degli Stati italiani successori e nella stagione della codificazione unitaria, in Rivista di diritto civile, Anno LV (n.2), Padova 2009, p. 227 – 248) che nel riconoscimento al concepito della capacità a succedere si ispirarono a quanto previsto dall’art. 725 del Code Napoléon. Partendo da questa disposizione normativa e dai relativi lavori preparatori la ricerca è continuata da un lato con l’analisi delle premesse giuridico-dottrinali che hanno spinto il legislatore francese a recepire la soluzione offerta dalle fonti di diritto romano in una materia, come quella successoria, quasi interamente fondata sul droit coutumier e, dall’altro lato con il verificare la compattezza, sempre in sede dottrinale, della qualificazione del concepito al fine di rinvenire eventuali divergenze e variazioni. Di particolare rilievo a tal riguardo le riflessioni di alcuni esponenti dell’École du Code sui concetti di “naissance” e “conception” che segnano il passaggio da una concezione di equivalenza contenutistica delle due situazioni giuridiche ad una contraddittoria ipotesi di presumptio juris.
Ferri, G. (2007). Brevi note sulla capacità giuridica dell’«enfant conçu» nel Code Napoléon. DIRITTO ROMANO ATTUALE, 121-139.
Brevi note sulla capacità giuridica dell’«enfant conçu» nel Code Napoléon
FERRI, GIORDANO
2007-01-01
Abstract
Con il lavoro su Brevi note sull’«enfant conçu» nel Code Napoléon, in Diritto romano attuale, 17 (2007), p. 121-139; ISSN 1128-8655, si è voluta porre una prima base teorica alla dimostrazione di quanto la configurazione giuridica dei diritti del nascituro di matrice romanistica si sia conservata nei codici italiani preunitari (così nel lavoro Sulla qualificazione giuridica del concepito nei Codici degli Stati italiani successori e nella stagione della codificazione unitaria, in Rivista di diritto civile, Anno LV (n.2), Padova 2009, p. 227 – 248) che nel riconoscimento al concepito della capacità a succedere si ispirarono a quanto previsto dall’art. 725 del Code Napoléon. Partendo da questa disposizione normativa e dai relativi lavori preparatori la ricerca è continuata da un lato con l’analisi delle premesse giuridico-dottrinali che hanno spinto il legislatore francese a recepire la soluzione offerta dalle fonti di diritto romano in una materia, come quella successoria, quasi interamente fondata sul droit coutumier e, dall’altro lato con il verificare la compattezza, sempre in sede dottrinale, della qualificazione del concepito al fine di rinvenire eventuali divergenze e variazioni. Di particolare rilievo a tal riguardo le riflessioni di alcuni esponenti dell’École du Code sui concetti di “naissance” e “conception” che segnano il passaggio da una concezione di equivalenza contenutistica delle due situazioni giuridiche ad una contraddittoria ipotesi di presumptio juris.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.