La relazione concettuale a fondamento del dialogo tra Nazioni Unite e Stati membri, da un lato, e soggetti di natura imprenditoriale dall’altro, è stata affrontata nel contesto delle attività promosse dalla Human Rights Machinery di Ginevra soltanto in tempi recenti e peraltro su input del Segretario generale, che ha ravvisato l’opportunità di nominare un proprio rappresentante per la trattazione del tema del ruolo delle multinazionali e delle imprese in senso ampio in funzione della protezione dei diritti umani. Invero, tale opportunità è stata percepita dall’intera Comunità internazionale allorché sono aumentate le potenziali attività, imputabili in via generale ed originaria agli Stati, poste in essere da attori non statali e in grado di incidere sugli standard di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sul piano sia nazionale che internazionale. L’ambito nel quale questo tema è stato approfondito è il c.d. UN «Protect, Respect and Remedy» Framework: in esso il Consiglio dei diritti umani ha approvato il 16 giugno 2011 i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani (Guiding Principles on Business and Human Rights for implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework), strumento di soft law che introduce importanti elementi funzionali per la prevenzione e la gestione di eventuali effetti negativi sul godimento dei diritti umani dipesi da attività di carattere imprenditoriale.

Carletti, C. (2016). Imprese e diritti umani: alcune considerazioni sul dibattito in seno al Consiglio dei Diritti Umani sull’impatto giuridico della soft law in termini di efficace accesso ai rimedi. ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI(3), 605-613.

Imprese e diritti umani: alcune considerazioni sul dibattito in seno al Consiglio dei Diritti Umani sull’impatto giuridico della soft law in termini di efficace accesso ai rimedi

CARLETTI, CRISTIANA
2016-01-01

Abstract

La relazione concettuale a fondamento del dialogo tra Nazioni Unite e Stati membri, da un lato, e soggetti di natura imprenditoriale dall’altro, è stata affrontata nel contesto delle attività promosse dalla Human Rights Machinery di Ginevra soltanto in tempi recenti e peraltro su input del Segretario generale, che ha ravvisato l’opportunità di nominare un proprio rappresentante per la trattazione del tema del ruolo delle multinazionali e delle imprese in senso ampio in funzione della protezione dei diritti umani. Invero, tale opportunità è stata percepita dall’intera Comunità internazionale allorché sono aumentate le potenziali attività, imputabili in via generale ed originaria agli Stati, poste in essere da attori non statali e in grado di incidere sugli standard di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sul piano sia nazionale che internazionale. L’ambito nel quale questo tema è stato approfondito è il c.d. UN «Protect, Respect and Remedy» Framework: in esso il Consiglio dei diritti umani ha approvato il 16 giugno 2011 i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani (Guiding Principles on Business and Human Rights for implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework), strumento di soft law che introduce importanti elementi funzionali per la prevenzione e la gestione di eventuali effetti negativi sul godimento dei diritti umani dipesi da attività di carattere imprenditoriale.
2016
Carletti, C. (2016). Imprese e diritti umani: alcune considerazioni sul dibattito in seno al Consiglio dei Diritti Umani sull’impatto giuridico della soft law in termini di efficace accesso ai rimedi. ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI(3), 605-613.
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