Le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione, n. 1915/2016, resa a Sezioni Unite, che riconoscono l’applicabilità del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo alle compagini societarie in cui una società di persone abbia la veste di società controllante, appaiono sicuramente condivisibili nella parte in cui hanno correttamente valorizzato l’elemento testuale previsto dalla normativa prima-ria. Tuttavia, i giudici di legittimità sembrano aver perso l’occasione di avvicinare la disciplina naziona-le ai princìpi cardine dell’IVA fissati dal legislatore eurounitario e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, rimasto purtroppo inattuato a seguito della scadenza del termine previsto dalla Legge delega n. 23/2014. Detta pronuncia offre, quindi, lo spunto per riflettere, da un punto di vista più generale, sull’opportunità di inserire all’interno dell’ordinamento nazionale il “Value Added Tax Group” e, comunque, di verificare la compatibilità dell’attuale regime di liquidazione dell’IVA di gruppo con il principio di neutralità dell’IVA.
Girelli, G. (2016). Per la liquidazione dell’IVA di gruppo la controllante può essere una società di persone. CORRIERE TRIBUTARIO(18), 1370-1378.
Per la liquidazione dell’IVA di gruppo la controllante può essere una società di persone
GIRELLI, GIOVANNI
2016-01-01
Abstract
Le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione, n. 1915/2016, resa a Sezioni Unite, che riconoscono l’applicabilità del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo alle compagini societarie in cui una società di persone abbia la veste di società controllante, appaiono sicuramente condivisibili nella parte in cui hanno correttamente valorizzato l’elemento testuale previsto dalla normativa prima-ria. Tuttavia, i giudici di legittimità sembrano aver perso l’occasione di avvicinare la disciplina naziona-le ai princìpi cardine dell’IVA fissati dal legislatore eurounitario e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, rimasto purtroppo inattuato a seguito della scadenza del termine previsto dalla Legge delega n. 23/2014. Detta pronuncia offre, quindi, lo spunto per riflettere, da un punto di vista più generale, sull’opportunità di inserire all’interno dell’ordinamento nazionale il “Value Added Tax Group” e, comunque, di verificare la compatibilità dell’attuale regime di liquidazione dell’IVA di gruppo con il principio di neutralità dell’IVA.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.