Ritenendo ormai sostanzialmente risolti i problemi interpretativi riguardanti la distinzione tra terreno agricolo ed area edificabile, la disamina dei molteplici e diversi criteri di determinazione della base imponibile dell’IMU previsti dal legislatore fa evincere l’importanza di individuare con chiarezza ciò che rientri nella nozione di fabbricato e ciò che, invece, rientri nella nozione di area fabbricabile, al fine di fugare le ancora irrisolte incertezze interpretative scaturenti dalla normativa di settore che solo in apparenza brilla per limpidezza. A tale proposito la prevista demolizione o ristrutturazione di un fabbricato, in base all’attuazione del relativo titolo abilitativo rilasciato dalla competente Amministrazione comunale, non consente di attribuire rilievo impositivo all’area edificabile, con conseguente svalutazione del fabbricato sopra la stessa ancora esistente, qualora non vi sia stato un reale ed effettivo inizio dei lavori. Ciò che rileva a fini IMU, difatti, è lo stato di fatto in cui realmente e non formalmente si trovano il fabbricato e la relativa area sottostante. Quest’ultima viene ad assumere autonoma rilevanza tributaria solo dal momento in cui i lavori di demolizione o ristrutturazione dell’immobile vengano in concreto iniziati.

Girelli, G. (2017). Dubbi in materia di base imponibile IMU. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, LXXXVIII(3), 1005-1026.

Dubbi in materia di base imponibile IMU

GIRELLI, GIOVANNI
2017-01-01

Abstract

Ritenendo ormai sostanzialmente risolti i problemi interpretativi riguardanti la distinzione tra terreno agricolo ed area edificabile, la disamina dei molteplici e diversi criteri di determinazione della base imponibile dell’IMU previsti dal legislatore fa evincere l’importanza di individuare con chiarezza ciò che rientri nella nozione di fabbricato e ciò che, invece, rientri nella nozione di area fabbricabile, al fine di fugare le ancora irrisolte incertezze interpretative scaturenti dalla normativa di settore che solo in apparenza brilla per limpidezza. A tale proposito la prevista demolizione o ristrutturazione di un fabbricato, in base all’attuazione del relativo titolo abilitativo rilasciato dalla competente Amministrazione comunale, non consente di attribuire rilievo impositivo all’area edificabile, con conseguente svalutazione del fabbricato sopra la stessa ancora esistente, qualora non vi sia stato un reale ed effettivo inizio dei lavori. Ciò che rileva a fini IMU, difatti, è lo stato di fatto in cui realmente e non formalmente si trovano il fabbricato e la relativa area sottostante. Quest’ultima viene ad assumere autonoma rilevanza tributaria solo dal momento in cui i lavori di demolizione o ristrutturazione dell’immobile vengano in concreto iniziati.
2017
Girelli, G. (2017). Dubbi in materia di base imponibile IMU. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, LXXXVIII(3), 1005-1026.
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