Il Caso Sahyouni c. Mamish (Sent. Corte di Lussemburgo, Prima Sez. 20 dic. 2017), apre la riflessione sulla facilità con cui le norme interne di diritto internazionale privato lasciano entrare in Europa divorzi extraeuropei che discriminano la donna su base religiosa, sharaitica. E per contro i limiti posti dal Regol. UE n. 1259/2010 ad una normativa straniera analogamente discriminatoria, invocata dai coniugi davanti ad un Giudice europeo chiamato a pronunciarne il divorzio o la separazione. Investita su Rinvio pregiudiziale circa l’applicabilità del Regol. UE n.1259/2010 al riconoscimento in Europa (i.e. Germania) di un divorzio/ripudio adottato dal Tribunale della Sharia di Latakia in Siria, la Corte manca l’occasione di estendere la maggior tutela prevista da Roma III ai divorzi già adottati all’estero. Con una pronuncia criticabile sotto diversi profili, essa tradisce l’esclusiva volontà di proteggere l’autonomia degli Stati Membri nell’introdurre «divorzi privati». A tal fine in particolare, qualifica erroneamente la Pronuncia siriana come dichiarazione unilaterale privata emessa davanti ad un giudice religioso. Esclusa la applicabilità della norma UE ai «divorzi privati» la Corte non risponde ai Quesiti più interessanti: la natura astratta o concreta dell’ordine pubblico iscritto nell’art.10 del Regol. UE; la valenza del consenso del coniuge discriminato all’applicazione della normativa discriminatoria. Così facendo manca al suo ruolo di protettrice dei diritti umani e promotrice dell’integrazione tra gli Stati Membri. Diversamente il Procuratore Generale, la Commissione UE e gli Stati Membri che hanno presentato Osservazioni, affermano la natura astratta dell’ordine pubblico sub. art. 10 di Roma III e la piena irrilevanza dell’eventuale consenso della donna discriminata, all’applicazione della normativa discriminatoria, lasciando aperta la speranza di futuri sviluppi.
Benigni, R. (2018). La discriminazione della moglie per sharia Vs. valori fondanti della UE. Una pronuncia mancata (Nota a CdUE causa 372/16. Soha Sahyouni contro Raja Mamisch. Sentenza Della Corte - Prima Sezione, 20 dicembre 2017). FEDERALISMI.IT, 1/2018(Focus Human Rights 25 giugno 2018), 1-35.
La discriminazione della moglie per sharia Vs. valori fondanti della UE. Una pronuncia mancata (Nota a CdUE causa 372/16. Soha Sahyouni contro Raja Mamisch. Sentenza Della Corte - Prima Sezione, 20 dicembre 2017)
Rita Benigni
2018-01-01
Abstract
Il Caso Sahyouni c. Mamish (Sent. Corte di Lussemburgo, Prima Sez. 20 dic. 2017), apre la riflessione sulla facilità con cui le norme interne di diritto internazionale privato lasciano entrare in Europa divorzi extraeuropei che discriminano la donna su base religiosa, sharaitica. E per contro i limiti posti dal Regol. UE n. 1259/2010 ad una normativa straniera analogamente discriminatoria, invocata dai coniugi davanti ad un Giudice europeo chiamato a pronunciarne il divorzio o la separazione. Investita su Rinvio pregiudiziale circa l’applicabilità del Regol. UE n.1259/2010 al riconoscimento in Europa (i.e. Germania) di un divorzio/ripudio adottato dal Tribunale della Sharia di Latakia in Siria, la Corte manca l’occasione di estendere la maggior tutela prevista da Roma III ai divorzi già adottati all’estero. Con una pronuncia criticabile sotto diversi profili, essa tradisce l’esclusiva volontà di proteggere l’autonomia degli Stati Membri nell’introdurre «divorzi privati». A tal fine in particolare, qualifica erroneamente la Pronuncia siriana come dichiarazione unilaterale privata emessa davanti ad un giudice religioso. Esclusa la applicabilità della norma UE ai «divorzi privati» la Corte non risponde ai Quesiti più interessanti: la natura astratta o concreta dell’ordine pubblico iscritto nell’art.10 del Regol. UE; la valenza del consenso del coniuge discriminato all’applicazione della normativa discriminatoria. Così facendo manca al suo ruolo di protettrice dei diritti umani e promotrice dell’integrazione tra gli Stati Membri. Diversamente il Procuratore Generale, la Commissione UE e gli Stati Membri che hanno presentato Osservazioni, affermano la natura astratta dell’ordine pubblico sub. art. 10 di Roma III e la piena irrilevanza dell’eventuale consenso della donna discriminata, all’applicazione della normativa discriminatoria, lasciando aperta la speranza di futuri sviluppi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.