La regolazione della crisi nelle società pubbliche impone il coordinamento tra le norme concorsuali, ora introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e quelle del TUSP. Nel concordato preventivo, il regime dei compensi da corrispondersi al commissario giudiziale deve essere coordinato con la previsione di limiti di remunerazione per gli organi sociali, dettata dall’art. 11, 6° comma, TUSP. Nel caso di sottoposizione a concordato preventivo di una società pubblica l’analisi delle disposizioni specificamente dettate per il compenso degli organi delle procedure concorsuali e le peculiari funzioni assegnate al commissario giudiziale sembrano condurre alla conclusione della inapplicabilità del suddetto limite di remunerazione per il commissario.
Spagnuolo, D. (2019). IL COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO DI SOCIETÀ PUBBLICHE ALLA LUCE DEL TUSP E DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI(2), 432-443.
IL COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO DI SOCIETÀ PUBBLICHE ALLA LUCE DEL TUSP E DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
spagnuolo domenico
2019-01-01
Abstract
La regolazione della crisi nelle società pubbliche impone il coordinamento tra le norme concorsuali, ora introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e quelle del TUSP. Nel concordato preventivo, il regime dei compensi da corrispondersi al commissario giudiziale deve essere coordinato con la previsione di limiti di remunerazione per gli organi sociali, dettata dall’art. 11, 6° comma, TUSP. Nel caso di sottoposizione a concordato preventivo di una società pubblica l’analisi delle disposizioni specificamente dettate per il compenso degli organi delle procedure concorsuali e le peculiari funzioni assegnate al commissario giudiziale sembrano condurre alla conclusione della inapplicabilità del suddetto limite di remunerazione per il commissario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.