La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza n. 8449/2018, affronta una interessante questione in materia di transfer pricing internazionale. La Commissione territoriale ha, difatti, ritenuto legittima la deducibilità, nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, del corrispettivo pattuito tra la società controllata residente e la sua controllante non residente per il servizio di garanzia di solvibilità fornito dalla controllante alla controllata medesima nei confronti dei finanziatori di quest’ultima. La pronuncia, invero, si inserisce nel recente dibattito giurisprudenziale avviato dalle Corti Superiori italiana e unionale per giungere a convincenti conclusioni circa il principio generale secondo cui il servizio prestato all’interno di rapporti infragruppo, anche internazionali, debba ordinariamente considerarsi oneroso e, dunque, il relativo costo deducibile in base al principio di inerenza. La sentenza in esame concede, inoltre, anche lo spunto per valutare se il requisito della congruità - esplicitamente indicato ai fini dell’inerenza dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. nei rapporti con soggetti non residenti - debba essere considerato rilevante anche in ambito domestico.
Girelli, G. (2019). Il servizio di patronage nei rapporti infragruppo: onerosità o gratuità ai fini delle imposte sui redditi?. GT(4/2019), 356-362.
Il servizio di patronage nei rapporti infragruppo: onerosità o gratuità ai fini delle imposte sui redditi?
giovanni girelli
2019-01-01
Abstract
La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza n. 8449/2018, affronta una interessante questione in materia di transfer pricing internazionale. La Commissione territoriale ha, difatti, ritenuto legittima la deducibilità, nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, del corrispettivo pattuito tra la società controllata residente e la sua controllante non residente per il servizio di garanzia di solvibilità fornito dalla controllante alla controllata medesima nei confronti dei finanziatori di quest’ultima. La pronuncia, invero, si inserisce nel recente dibattito giurisprudenziale avviato dalle Corti Superiori italiana e unionale per giungere a convincenti conclusioni circa il principio generale secondo cui il servizio prestato all’interno di rapporti infragruppo, anche internazionali, debba ordinariamente considerarsi oneroso e, dunque, il relativo costo deducibile in base al principio di inerenza. La sentenza in esame concede, inoltre, anche lo spunto per valutare se il requisito della congruità - esplicitamente indicato ai fini dell’inerenza dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. nei rapporti con soggetti non residenti - debba essere considerato rilevante anche in ambito domestico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.