Ai sensi dell’art. 3 bis, L. n. 53/1994, l’avvocato puo` eseguire la notificazione anche con modalita` telematica a mezzo di posta elettronica certificata. Quando la ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21 e prima della mezzanotte, secondo la Cassazione la notificazione si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, anche per il notificante. La Corte di Appello di Milano ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 16 septies D.L. n. 179/2012. Non si esclude comunque una diversa lettura della disposizione, tale da differire il perfezionamento della notificazione per il solo destinatario.
Cossignani, F. (2018). Il tempo delle notificazioni telematiche e la ‘‘conciliazione delle opposte esigenze’’. GIURISPRUDENZA ITALIANA(3), 620-625.
Il tempo delle notificazioni telematiche e la ‘‘conciliazione delle opposte esigenze’’
Fabio Cossignani
2018-01-01
Abstract
Ai sensi dell’art. 3 bis, L. n. 53/1994, l’avvocato puo` eseguire la notificazione anche con modalita` telematica a mezzo di posta elettronica certificata. Quando la ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21 e prima della mezzanotte, secondo la Cassazione la notificazione si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, anche per il notificante. La Corte di Appello di Milano ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 16 septies D.L. n. 179/2012. Non si esclude comunque una diversa lettura della disposizione, tale da differire il perfezionamento della notificazione per il solo destinatario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.