La Corte EDU torna ad occuparsi di compatibilità tra la Cedu ed il regime sharaitico di statuto personale. Tale regime è applicato in Grecia alla minoranza islamica di Tracia nata da Trattati internazionali, e fa capolino in altri Paesi europei, come il Regno Unito, nella forma degli Sharia Councils e/o dei Tribunali arbitrali islamici. Si tratta di un sistema giuridico su base religiosa parallelo a quello statale che non rispetta il diritto all’uguaglianza e discrimina le donne. Nel caso Molla Sali c. Grecia, inerente alla Minoranza islamica di Tracia, la Corte EDU legittima ogni Stato membro a concedere simili regimi a qualsiasi minoranza religiosa, senza indicare condizioni e limiti, e lascia al soggetto il diritto/onere di opporsi all’applicazione della normativa religiosa. Così facendo la Corte si allontana dalla coeva Risoluzione 2253 (2019), che ribadisce il contrasto tra gli statuti personali ed i principi della Convenzione; essa inoltre viene meno alla tradizione laica e separatista europea ed alla tutela dei soggetti più deboli come le donne.
Benigni, R. (2020). La Corte EDU ed i regimi personali a base religiosa. Intorno al caso Molla Sali c. Grecia. FEDERALISMI.IT, Focus Human Rights 27 luglio 2020, 1-25.
La Corte EDU ed i regimi personali a base religiosa. Intorno al caso Molla Sali c. Grecia
Rita Benigni
2020-01-01
Abstract
La Corte EDU torna ad occuparsi di compatibilità tra la Cedu ed il regime sharaitico di statuto personale. Tale regime è applicato in Grecia alla minoranza islamica di Tracia nata da Trattati internazionali, e fa capolino in altri Paesi europei, come il Regno Unito, nella forma degli Sharia Councils e/o dei Tribunali arbitrali islamici. Si tratta di un sistema giuridico su base religiosa parallelo a quello statale che non rispetta il diritto all’uguaglianza e discrimina le donne. Nel caso Molla Sali c. Grecia, inerente alla Minoranza islamica di Tracia, la Corte EDU legittima ogni Stato membro a concedere simili regimi a qualsiasi minoranza religiosa, senza indicare condizioni e limiti, e lascia al soggetto il diritto/onere di opporsi all’applicazione della normativa religiosa. Così facendo la Corte si allontana dalla coeva Risoluzione 2253 (2019), che ribadisce il contrasto tra gli statuti personali ed i principi della Convenzione; essa inoltre viene meno alla tradizione laica e separatista europea ed alla tutela dei soggetti più deboli come le donne.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.