Costituendo le Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. D.A.T.) la manifestazione forse più importante dell’autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale, in virtù del processo di depatrimonializzazione e sulla base di un’interpretazione ontologica e assiologica della persona umana, la “tutela della salute” deve essere bilanciata con la “libertà personale dell’individuo”, con la sua capacità di autodeterminarsi in merito alla salvaguardia della propria integrità fisica e psichica. Il consenso informato, quindi, rappresenta il cuore della disciplina introdotta dalla legge n. 219 del 2017, quale espressione primaria della tutela dell’autonomia privata e presidio della libertà della persona. La questione del consenso informato viene strettamente collegata a quella delle modalità di relazione tra professionista e destinatario della prestazione, in particolare tra medico e paziente. Il consenso informato assume, pertanto, rilievo come strumento necessario per produrre interazioni di tipo cooperativo nelle quali s’incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, al fine di promuovere tra essi e valorizzarne la “relazione di cura e di fiducia” in termini di “alleanza terapeutica” orientata alla ricerca della migliore opzione terapeutica. Il consenso, oltre che preceduto da un informazione (esaustiva e comprensibile), deve essere: libero, personale, manifesto, recettizio, “completo” ed “effettivo”, provenire dal paziente in modo “specifico ed esplicito”, “attuale” e “informato”. In tal senso, si evidenzia come la funzione del consenso informato sia quella di costituire una garanzia che la relazione terapeutica, quantunque asimmetrica, si mantenga il più possibile umana, personale ed empatica, a fronte della progressiva tecnologizzazione della medicina e degli esiti di “spersonalizzazione” che questa può comportare. Pur rifuggendo da una visione paternalistica, si condivide il tentativo della legge di cercare di sottrarre il paziente ai rischi: di deresponsabilizzazione da parte dei medici, di medicina difensiva e burocratizzata (da formulario) o, ancor peggio, di sovraccarico decisionale e responsabilizzante del paziente stesso, se non di vero e proprio abbandono terapeutico. Si denuncia, poi, un margine di irragionevolezza nella scelta di precludere le disposizioni anticipate ai minori di età e a coloro che siano privi della capacità di agire ma assolutamente capaci di discernimento. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare sempre la propria volontà (ex art.1, co. 5, l. 219/2017), si riconosce, ad ogni individuo il diritto di rifiutare gli accertamenti e i trattamenti proposti dal medico, senza poter, però, pretendere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche mediche. In questa prospettiva, la libertà di autodeterminazione e il dovere di cura non sono concetti contrastanti tra loro ma complementari.

Battelli, E. (2020). Fine vita e consenso informato. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO(2020), 1-30.

Fine vita e consenso informato

BATTELLI E.
2020-01-01

Abstract

Costituendo le Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. D.A.T.) la manifestazione forse più importante dell’autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale, in virtù del processo di depatrimonializzazione e sulla base di un’interpretazione ontologica e assiologica della persona umana, la “tutela della salute” deve essere bilanciata con la “libertà personale dell’individuo”, con la sua capacità di autodeterminarsi in merito alla salvaguardia della propria integrità fisica e psichica. Il consenso informato, quindi, rappresenta il cuore della disciplina introdotta dalla legge n. 219 del 2017, quale espressione primaria della tutela dell’autonomia privata e presidio della libertà della persona. La questione del consenso informato viene strettamente collegata a quella delle modalità di relazione tra professionista e destinatario della prestazione, in particolare tra medico e paziente. Il consenso informato assume, pertanto, rilievo come strumento necessario per produrre interazioni di tipo cooperativo nelle quali s’incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, al fine di promuovere tra essi e valorizzarne la “relazione di cura e di fiducia” in termini di “alleanza terapeutica” orientata alla ricerca della migliore opzione terapeutica. Il consenso, oltre che preceduto da un informazione (esaustiva e comprensibile), deve essere: libero, personale, manifesto, recettizio, “completo” ed “effettivo”, provenire dal paziente in modo “specifico ed esplicito”, “attuale” e “informato”. In tal senso, si evidenzia come la funzione del consenso informato sia quella di costituire una garanzia che la relazione terapeutica, quantunque asimmetrica, si mantenga il più possibile umana, personale ed empatica, a fronte della progressiva tecnologizzazione della medicina e degli esiti di “spersonalizzazione” che questa può comportare. Pur rifuggendo da una visione paternalistica, si condivide il tentativo della legge di cercare di sottrarre il paziente ai rischi: di deresponsabilizzazione da parte dei medici, di medicina difensiva e burocratizzata (da formulario) o, ancor peggio, di sovraccarico decisionale e responsabilizzante del paziente stesso, se non di vero e proprio abbandono terapeutico. Si denuncia, poi, un margine di irragionevolezza nella scelta di precludere le disposizioni anticipate ai minori di età e a coloro che siano privi della capacità di agire ma assolutamente capaci di discernimento. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare sempre la propria volontà (ex art.1, co. 5, l. 219/2017), si riconosce, ad ogni individuo il diritto di rifiutare gli accertamenti e i trattamenti proposti dal medico, senza poter, però, pretendere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche mediche. In questa prospettiva, la libertà di autodeterminazione e il dovere di cura non sono concetti contrastanti tra loro ma complementari.
2020
Battelli, E. (2020). Fine vita e consenso informato. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO(2020), 1-30.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/371675
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