L’A. concorda con la sentenza della Corte di cassazione n. 15597/2019 in ordine alla necessità che la documentazione necessaria al giudice dell’esecuzione per poter disporre la vendita forzata di un immobile pignorato consenta di risalire all’ultimo atto di acquisto anteriore al ventennio trascritto a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa. Nondimeno, sottopone a critica gli snodi motivazionali della sentenza sia per quanto riguarda l’esegesi dell’art. 567 c.p.c. – che lo porta a ravvisare nella estinzione cd. tipica del processo la sanzione ricollegata dalla legge all’inosservanza del termine assegnato dal giudice dell’esecuzione ai fini dell’integrazione della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni fino al primo titolo di acquisto ultraventennale – sia per quanto riguarda la ritenuta inopponibilità ex art. 617 c.p.c. del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato detta integrazione. Evidenzia inoltre come, a differenza di quanto sembrerebbe evincersi da un obiter dictum contenuto nella motivazione della sentenza, sia a seguito dell’estinzione del processo di esecuzione forzata per causa tipica che a seguito della sua chiusura anticipata «per una delle cause atipiche che trovino fonda-mento in una condotta di inerzia del debitore», fermo restando l’effetto interruttivo della prescrizione, venga meno l’effetto sospensivo di cui al secondo comma dell’art. 2945 c.c..

Ruffini, G. (2020). La «chiusura anticipata» dell’espropriazione immobiliare per assenza di documentazione che consenta di risalire alla trascrizione dell’ultimo acquisto del bene pignorato anteriore al ventennio, a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, LXXV(3), 1306-1314.

La «chiusura anticipata» dell’espropriazione immobiliare per assenza di documentazione che consenta di risalire alla trascrizione dell’ultimo acquisto del bene pignorato anteriore al ventennio, a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa

RUFFINI Giuseppe
2020-01-01

Abstract

L’A. concorda con la sentenza della Corte di cassazione n. 15597/2019 in ordine alla necessità che la documentazione necessaria al giudice dell’esecuzione per poter disporre la vendita forzata di un immobile pignorato consenta di risalire all’ultimo atto di acquisto anteriore al ventennio trascritto a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa. Nondimeno, sottopone a critica gli snodi motivazionali della sentenza sia per quanto riguarda l’esegesi dell’art. 567 c.p.c. – che lo porta a ravvisare nella estinzione cd. tipica del processo la sanzione ricollegata dalla legge all’inosservanza del termine assegnato dal giudice dell’esecuzione ai fini dell’integrazione della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni fino al primo titolo di acquisto ultraventennale – sia per quanto riguarda la ritenuta inopponibilità ex art. 617 c.p.c. del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato detta integrazione. Evidenzia inoltre come, a differenza di quanto sembrerebbe evincersi da un obiter dictum contenuto nella motivazione della sentenza, sia a seguito dell’estinzione del processo di esecuzione forzata per causa tipica che a seguito della sua chiusura anticipata «per una delle cause atipiche che trovino fonda-mento in una condotta di inerzia del debitore», fermo restando l’effetto interruttivo della prescrizione, venga meno l’effetto sospensivo di cui al secondo comma dell’art. 2945 c.c..
2020
Ruffini, G. (2020). La «chiusura anticipata» dell’espropriazione immobiliare per assenza di documentazione che consenta di risalire alla trascrizione dell’ultimo acquisto del bene pignorato anteriore al ventennio, a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, LXXV(3), 1306-1314.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/371682
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