Gemma, A. (2020). LA RINEGOZIAZIONE NELL’EMERGENZA COVID-19 È MODALITÀ OBBLIGATA DI ATTUAZIONE IN BUONA FEDE DEL CONTRATTO E L’ESECUZIONE INDIRETTA EX ART. 614 BIS C.P.C. NE È LO SPECIFICO RIMEDIO. JUS CIVILE(3), 724-755.
LA RINEGOZIAZIONE NELL’EMERGENZA COVID-19 È MODALITÀ OBBLIGATA DI ATTUAZIONE IN BUONA FEDE DEL CONTRATTO E L’ESECUZIONE INDIRETTA EX ART. 614 BIS C.P.C. NE È LO SPECIFICO RIMEDIO
andrea gemma
2020-01-01
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