L’A. ripercorre l’evoluzione della disciplina del giudizio di cassazione al fine di ricostruire, con riferimento ai diversi modelli pro-cessuali, la posizione e i poteri del pubblico ministero. A tal fine vengono distinti i casi nei quali la sentenza è stata legittimamente resa in un giudizio al quale il pubblico ministero non abbia partecipa-to da quelli nei quali la sentenza è stata invece resa in cause nelle quali il pubblico ministero è stato parte o avrebbe comunque dovuto esserlo, evidenziandosi le differenze tra la posizione e i poteri del pubblico ministero presso il giudice a quo e la posizione e i poteri del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Nel corso della trattazione viene dimostrato come il pubblico ministero debba essere sempre essere considerato parte necessaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze rese in giudizi dei quali lo stesso sia stato parte, indipen-dentemente dalla spettanza del potere di impugnazione e/o di azione. Viene inoltre osservato che ¬il venir meno della necessità della partecipazione del pubblico ministero in ogni causa davanti alla Corte di cassazione ha lasciato spazio alla possibilità di un intervento facoltativo, rectius discrezionale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 70 c.p.c.; e dimostrato come il perdurante dovere del cancelliere di trasmettere copia del ricorso, del controricorso e della sentenza al pubblico ministero presso la Corte di cassazione (art. 137 disp. att. c.p.c.) ed il potere delle parti di notificare il ricorso e/o il controricorso anche al pubblico ministero presso il giudice a quo – indipendentemente dalla sua avvenuta partecipazione al giudizio – e/o al pubblico ministero presso il giudice ad quem consentano a quest’ultimo di esercitare i propri poteri anche per richiedere la rimessione della causa alla pubblica udienza e/o la rimessione alle Sezioni Unite. L’A. si occupa infine della richiesta di enunciazione del principio di diritto, dimostrando come gli artt. 363 e 384 c.p.c. inducano a ritenere che il procuratore generale presso la Corte di cassazione possa richiedere l’enunciazione di un principio di diritto conforme a quello al quale si è ispirato il giudice di merito e/o difforme dalla precedente giurisprudenza della Corte.

Ruffini, G. (2020). Il pubblico ministero nel processo di cassazione. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE(4), 1427-1441.

Il pubblico ministero nel processo di cassazione

Ruffini Giuseppe
2020-01-01

Abstract

L’A. ripercorre l’evoluzione della disciplina del giudizio di cassazione al fine di ricostruire, con riferimento ai diversi modelli pro-cessuali, la posizione e i poteri del pubblico ministero. A tal fine vengono distinti i casi nei quali la sentenza è stata legittimamente resa in un giudizio al quale il pubblico ministero non abbia partecipa-to da quelli nei quali la sentenza è stata invece resa in cause nelle quali il pubblico ministero è stato parte o avrebbe comunque dovuto esserlo, evidenziandosi le differenze tra la posizione e i poteri del pubblico ministero presso il giudice a quo e la posizione e i poteri del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Nel corso della trattazione viene dimostrato come il pubblico ministero debba essere sempre essere considerato parte necessaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze rese in giudizi dei quali lo stesso sia stato parte, indipen-dentemente dalla spettanza del potere di impugnazione e/o di azione. Viene inoltre osservato che ¬il venir meno della necessità della partecipazione del pubblico ministero in ogni causa davanti alla Corte di cassazione ha lasciato spazio alla possibilità di un intervento facoltativo, rectius discrezionale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 70 c.p.c.; e dimostrato come il perdurante dovere del cancelliere di trasmettere copia del ricorso, del controricorso e della sentenza al pubblico ministero presso la Corte di cassazione (art. 137 disp. att. c.p.c.) ed il potere delle parti di notificare il ricorso e/o il controricorso anche al pubblico ministero presso il giudice a quo – indipendentemente dalla sua avvenuta partecipazione al giudizio – e/o al pubblico ministero presso il giudice ad quem consentano a quest’ultimo di esercitare i propri poteri anche per richiedere la rimessione della causa alla pubblica udienza e/o la rimessione alle Sezioni Unite. L’A. si occupa infine della richiesta di enunciazione del principio di diritto, dimostrando come gli artt. 363 e 384 c.p.c. inducano a ritenere che il procuratore generale presso la Corte di cassazione possa richiedere l’enunciazione di un principio di diritto conforme a quello al quale si è ispirato il giudice di merito e/o difforme dalla precedente giurisprudenza della Corte.
2020
Ruffini, G. (2020). Il pubblico ministero nel processo di cassazione. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE(4), 1427-1441.
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