Originale è la tesi prospettata secondo cui l’art. 15 contribuisce a determinare il fondamento giuridico dell’immunità dalla giurisdizione italiana, conformemente al diritto internazionale generale, insieme all’art. 11 del Trattato del Laterano (p. 67 ss.). Si sa che in molte vicende (IOR e Radio Vaticana) i giudici italiani hanno invece per lo più applicato, con alterni e non sempre condivisibili risultati, l’art. 11 del Trattato del Laterano che impone l’obbligo di non ingerenza rispetto agli “enti centrali della Chiesa cattolica” collocati in Italia, che è nozione tendenzialmente aperta. In questa prospettiva l’esenzione “da ogni ingerenza” (art. 11) non si riduce dunque all’obbligo di non interferire da parte dei soli poteri pubblicisticiamministrativi o di governo dello Stato italiano, ma include anche il dovere dei suoi giudici di non esercitare la giurisdizione. Ne dovrebbe seguire, in virtù dell’art. 15 del Trattato del Laterano, che l’edificio rispetto al quale l’immunità è invocata debba essere annoverato tra quelli indicati nella stessa disposizione (e successive modificazioni) e per mezzo dei quali la Santa Sede svolge funzioni di governo della Chiesa universale. La conseguente rigidità nella determinazione degli edifici che ne fruiscono può superarsi in virtù del fatto che l’elencazione degli stessi è emendabile, come mostra la prassi, tramite accordi conclusi, se del caso, in forma semplificata con lo Stato italiano.

Baratta, R. (2017). recensione del volume G. Dalla Torre, L'extraterritorialità nel Trattato del Laterano. STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA, 1/2017, 229-232.

recensione del volume G. Dalla Torre, L'extraterritorialità nel Trattato del Laterano

Roberto Baratta
2017-01-01

Abstract

Originale è la tesi prospettata secondo cui l’art. 15 contribuisce a determinare il fondamento giuridico dell’immunità dalla giurisdizione italiana, conformemente al diritto internazionale generale, insieme all’art. 11 del Trattato del Laterano (p. 67 ss.). Si sa che in molte vicende (IOR e Radio Vaticana) i giudici italiani hanno invece per lo più applicato, con alterni e non sempre condivisibili risultati, l’art. 11 del Trattato del Laterano che impone l’obbligo di non ingerenza rispetto agli “enti centrali della Chiesa cattolica” collocati in Italia, che è nozione tendenzialmente aperta. In questa prospettiva l’esenzione “da ogni ingerenza” (art. 11) non si riduce dunque all’obbligo di non interferire da parte dei soli poteri pubblicisticiamministrativi o di governo dello Stato italiano, ma include anche il dovere dei suoi giudici di non esercitare la giurisdizione. Ne dovrebbe seguire, in virtù dell’art. 15 del Trattato del Laterano, che l’edificio rispetto al quale l’immunità è invocata debba essere annoverato tra quelli indicati nella stessa disposizione (e successive modificazioni) e per mezzo dei quali la Santa Sede svolge funzioni di governo della Chiesa universale. La conseguente rigidità nella determinazione degli edifici che ne fruiscono può superarsi in virtù del fatto che l’elencazione degli stessi è emendabile, come mostra la prassi, tramite accordi conclusi, se del caso, in forma semplificata con lo Stato italiano.
2017
Baratta, R. (2017). recensione del volume G. Dalla Torre, L'extraterritorialità nel Trattato del Laterano. STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA, 1/2017, 229-232.
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