Le forme del contratto di lavoro sono state riordinate dal d.lgs. n. 81/2015, nel corso della fase attuativa della riforma operata con la legge n. 183/2014. Non è questa la sede per occuparsi delle innovazioni introdotte soprattutto sul piano della regolazione delle varie tipologie dei contratti flessibili, ma val la pena di considerare l’indirizzo del legislatore del Jobs Act sul punto, dato che il decreto, divenendo il riferimento per il contratto di lavoro , introduce anche modificazioni all’assetto del sistema della contrattazione collettiva: sia con la concessione di spazio all’autonomia delle parti sociali, sia con una nuova interazione tra i livelli contrattuali. Per meglio comprendere, dunque, in quale scia di politica del diritto si instaurano gli sviluppi concernenti la contrattazione collettiva, occorre esaminare brevemente i principi e i criteri guida per l’esercizio della delega. L’art. 1, comma 7, della l. n. 183/2014 prevede, infatti, l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, “di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”, per il perseguimento dei due seguenti obiettivi: rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per coloro che sono in cerca di occupazione e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e per favorire l’efficienza dell’attività ispettiva.

Verzaro, M. (2020). I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nell’ordinamento italiano e il rapporto tra art. 8, l. n. 148/2011 ed art. 51, d.lgs. n. 81/2015. REVISTA DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS, 6(2), 187-215.

I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nell’ordinamento italiano e il rapporto tra art. 8, l. n. 148/2011 ed art. 51, d.lgs. n. 81/2015

Matteo Verzaro
2020-01-01

Abstract

Le forme del contratto di lavoro sono state riordinate dal d.lgs. n. 81/2015, nel corso della fase attuativa della riforma operata con la legge n. 183/2014. Non è questa la sede per occuparsi delle innovazioni introdotte soprattutto sul piano della regolazione delle varie tipologie dei contratti flessibili, ma val la pena di considerare l’indirizzo del legislatore del Jobs Act sul punto, dato che il decreto, divenendo il riferimento per il contratto di lavoro , introduce anche modificazioni all’assetto del sistema della contrattazione collettiva: sia con la concessione di spazio all’autonomia delle parti sociali, sia con una nuova interazione tra i livelli contrattuali. Per meglio comprendere, dunque, in quale scia di politica del diritto si instaurano gli sviluppi concernenti la contrattazione collettiva, occorre esaminare brevemente i principi e i criteri guida per l’esercizio della delega. L’art. 1, comma 7, della l. n. 183/2014 prevede, infatti, l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, “di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”, per il perseguimento dei due seguenti obiettivi: rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per coloro che sono in cerca di occupazione e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e per favorire l’efficienza dell’attività ispettiva.
2020
Verzaro, M. (2020). I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nell’ordinamento italiano e il rapporto tra art. 8, l. n. 148/2011 ed art. 51, d.lgs. n. 81/2015. REVISTA DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS, 6(2), 187-215.
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