L’art. 3 d.l. n. 44/2021 ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta dalla pandemia da Covid-19. Sembrerebbe trattarsi di una causa di esclusione della colpa: il legislatore, più esattamente, seleziona le sole regole di condotta dalla cui violazione può derivare una responsabilità penale dei vaccinatori, escludendo, quindi, la rilevanza di regole diverse per l’individuazione della condotta penalmente rilevante. Tra gli aspetti di più evidente criticità della nuova norma può segnalarsi l’eterogeneità delle regole contenute nelle fonti individuate dal legislatore e dalle quali dovrebbe ricavarsi il modello di agire diligente cui parametrare la condotta dei soggetti coinvolti, in qualità di operatori, nella campagna vaccinale. A fronte, infatti, di vere e proprie regole rigide, che descrivono la condotta doverosa senza che si renda necessaria un’opera di “concretizzazione”, sono presenti regole più o meno elastiche, strutturalmente incompatibili con la preventiva cristallizzazione, in astratto, del modello di comportamento cui uniformarsi. La causa di non punibilità sembrerebbe applicabile de plano ai “casi facili”, mentre i “casi difficili” restano affidati all’operatività dei principi generali, con particolare riguardo a quelli ricavabili dall’art. 43 c.p.: questi ultimi, a ben vedere, offrono già strumenti sufficientemente affidabili, tanto per evitare derive colpevoliste in sede giudiziaria quanto per arginare il rischio di possibili approcci difensivi da parte degli operatori sanitari.
Massaro, A. (2021). RESPONSABILITÀ PENALE PER MORTE O LESIONI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-COV-2: GLI "ANTICORPI" DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI COLPA PENALE. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO, 2021(3), 683-703.
RESPONSABILITÀ PENALE PER MORTE O LESIONI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-COV-2: GLI "ANTICORPI" DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI COLPA PENALE
Antonella Massaro
2021-01-01
Abstract
L’art. 3 d.l. n. 44/2021 ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta dalla pandemia da Covid-19. Sembrerebbe trattarsi di una causa di esclusione della colpa: il legislatore, più esattamente, seleziona le sole regole di condotta dalla cui violazione può derivare una responsabilità penale dei vaccinatori, escludendo, quindi, la rilevanza di regole diverse per l’individuazione della condotta penalmente rilevante. Tra gli aspetti di più evidente criticità della nuova norma può segnalarsi l’eterogeneità delle regole contenute nelle fonti individuate dal legislatore e dalle quali dovrebbe ricavarsi il modello di agire diligente cui parametrare la condotta dei soggetti coinvolti, in qualità di operatori, nella campagna vaccinale. A fronte, infatti, di vere e proprie regole rigide, che descrivono la condotta doverosa senza che si renda necessaria un’opera di “concretizzazione”, sono presenti regole più o meno elastiche, strutturalmente incompatibili con la preventiva cristallizzazione, in astratto, del modello di comportamento cui uniformarsi. La causa di non punibilità sembrerebbe applicabile de plano ai “casi facili”, mentre i “casi difficili” restano affidati all’operatività dei principi generali, con particolare riguardo a quelli ricavabili dall’art. 43 c.p.: questi ultimi, a ben vedere, offrono già strumenti sufficientemente affidabili, tanto per evitare derive colpevoliste in sede giudiziaria quanto per arginare il rischio di possibili approcci difensivi da parte degli operatori sanitari.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.