The paper examines the case relating to a dismissal ordered following the termination of a labor intensive services contract. In the case examined, the Supreme Court considered the transfer of a business branch pursuant to art. 2112 of the Civil Code, rather than that of the transfer of the contract pursuant to art. 29, co. 3, Legislative Decree 276/2003, sanctioning the nullity of the contested dismissal. In particular, the Supreme Court adhered to the consolidated orientation of the European Court of Justice according to which a company transfer must be considered configurable in the case of acquisition of a stable and organized group of workers and also in the absence of means assets necessary for the exercise of economic activity, when workers are equipped with particular skills and stably coordinated and organized, so as to make their activities suitable for translating into clearly identifiable goods and services.

Nella nota si esamina il caso relativo ad un licenziamento intimato all’esito della cessazione di un appalto di servizi labour intensive. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie del trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., piuttosto che quella del passaggio d’appalto ex art. 29, co. 3, d.lgs. 276/2003, sancendo la nullità dell’impugnato licenziamento. In particolare la Corte di Cassazione ha aderito senza riserve all’orientamento consolidato della Corte di Giustizia europea in base al quale si deve ritenere configurabile un trasferimento d’azienda nel caso di acquisizione di un complesso stabile e organizzato di lavoratori e anche in assenza di mezzi patrimoniali necessari per l’esercizio dell’attività economica, quando i lavoratori siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati e organizzati, così da rendere le loro attività idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.

Lamberti, F. (2016). Il trasferimento d’azienda nei settori labour intensive. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE(3), 322-336.

Il trasferimento d’azienda nei settori labour intensive

Fabiola Lamberti
2016-01-01

Abstract

The paper examines the case relating to a dismissal ordered following the termination of a labor intensive services contract. In the case examined, the Supreme Court considered the transfer of a business branch pursuant to art. 2112 of the Civil Code, rather than that of the transfer of the contract pursuant to art. 29, co. 3, Legislative Decree 276/2003, sanctioning the nullity of the contested dismissal. In particular, the Supreme Court adhered to the consolidated orientation of the European Court of Justice according to which a company transfer must be considered configurable in the case of acquisition of a stable and organized group of workers and also in the absence of means assets necessary for the exercise of economic activity, when workers are equipped with particular skills and stably coordinated and organized, so as to make their activities suitable for translating into clearly identifiable goods and services.
2016
Nella nota si esamina il caso relativo ad un licenziamento intimato all’esito della cessazione di un appalto di servizi labour intensive. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie del trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., piuttosto che quella del passaggio d’appalto ex art. 29, co. 3, d.lgs. 276/2003, sancendo la nullità dell’impugnato licenziamento. In particolare la Corte di Cassazione ha aderito senza riserve all’orientamento consolidato della Corte di Giustizia europea in base al quale si deve ritenere configurabile un trasferimento d’azienda nel caso di acquisizione di un complesso stabile e organizzato di lavoratori e anche in assenza di mezzi patrimoniali necessari per l’esercizio dell’attività economica, quando i lavoratori siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati e organizzati, così da rendere le loro attività idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.
Lamberti, F. (2016). Il trasferimento d’azienda nei settori labour intensive. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE(3), 322-336.
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