The Supreme Court, with interlocutory order no. 24766/17, noted the existence of two jurisprudential guidelines on the subject of dismissal imposed during illness and before the termination of the employment period: one establishes the temporary ineffectiveness of the act; the other asserting the nullity of the same. Considering the opinions to be conflicting, the Labor Section referred the documents to the First President, who, having appreciated the relevance of the issue, assigned the appeal to the United Sections in order to obtain the establishment of a principle of law on the topic. The United Sections, having examined the two interpretations, concluded that the resolution was null and void, believing that, pursuant to art. 2110, c. 2, c.c., the employer can withdraw from the relationship only after the expiry of the established period of conduct.

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24766/17, ha rilevato l’esistenza di due indirizzi giurisprudenziali in tema di licenziamento irrogato in costanza di malattia e prima del superamento del periodo di comporto: l’uno statuente la temporanea inefficacia dell’atto; l’altro asserente la nullità dello stesso. Ritenendo gli orientamenti contrastanti, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che, apprezzata la rilevanza della questione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite al fine di ottenere la statuizione di un principio di diritto sul tema. Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite, ricostruito il percorso esegetico sotteso all’uno e all’altro orientamento, hanno concluso per la nullità dell’atto risolutivo poiché ai sensi dell’art. 2110, c. 2, c.c., il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo la scadenza del periodo di comporto fissato. Sicché, ammettere come valido – benché momentaneamente inefficace – il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto, significherebbe consentire un licenziamento privo del sostrato legittimante e, come tale, sostanzialmente acausale.

Lamberti, F. (2018). Nullità del licenziamento prima del superamento del periodo di comporto. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE(4), 496-508.

Nullità del licenziamento prima del superamento del periodo di comporto

Fabiola Lamberti
2018-01-01

Abstract

The Supreme Court, with interlocutory order no. 24766/17, noted the existence of two jurisprudential guidelines on the subject of dismissal imposed during illness and before the termination of the employment period: one establishes the temporary ineffectiveness of the act; the other asserting the nullity of the same. Considering the opinions to be conflicting, the Labor Section referred the documents to the First President, who, having appreciated the relevance of the issue, assigned the appeal to the United Sections in order to obtain the establishment of a principle of law on the topic. The United Sections, having examined the two interpretations, concluded that the resolution was null and void, believing that, pursuant to art. 2110, c. 2, c.c., the employer can withdraw from the relationship only after the expiry of the established period of conduct.
2018
La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24766/17, ha rilevato l’esistenza di due indirizzi giurisprudenziali in tema di licenziamento irrogato in costanza di malattia e prima del superamento del periodo di comporto: l’uno statuente la temporanea inefficacia dell’atto; l’altro asserente la nullità dello stesso. Ritenendo gli orientamenti contrastanti, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che, apprezzata la rilevanza della questione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite al fine di ottenere la statuizione di un principio di diritto sul tema. Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite, ricostruito il percorso esegetico sotteso all’uno e all’altro orientamento, hanno concluso per la nullità dell’atto risolutivo poiché ai sensi dell’art. 2110, c. 2, c.c., il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo la scadenza del periodo di comporto fissato. Sicché, ammettere come valido – benché momentaneamente inefficace – il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto, significherebbe consentire un licenziamento privo del sostrato legittimante e, come tale, sostanzialmente acausale.
Lamberti, F. (2018). Nullità del licenziamento prima del superamento del periodo di comporto. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE(4), 496-508.
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