L’ultimo decennio, almeno a partire dalla c.d. Legge Balduzzi, è stato caratterizzato dall’introduzione di “statuti speciali” della colpa penale di un esercente la professione sanitaria, allo scopo di “ritagliare” una disciplina capace non tanto di riservare al “medico” un trattamento di favore, quanto piuttosto di valorizzare le peculiarità dell’attività medicochirurgica e di arginare il dilagante e preoccupante fenomeno della medicina difensiva. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha amplificato queste esigenze, conducendo all’introduzione dell’ennesimo “statuo speciale”, che si rende necessario coordinare tanto con l’art. 590-sexies c.p. quanto (e forse soprattutto) con l’art. 43 c.p. Il riferimento è agli articoli 3 e 3-bis del d.l. n. 44/2021: il primo ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta dalla pandemia da Covid-19, mentre il secondo, introdotto in sede di conversione, è rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sebbene siano comprensibili e in larga parte condivisibili le ragioni che hanno condotto all’introduzione delle nuove disposizioni, è altrettanto innegabile che il reticolo normativo stia diventando eccessivamente complesso, nel tentativo di offrire adeguata tutela a situazioni che, forse, sarebbero già efficacemente “risolte” attraverso una consapevole e decisa applicazione dei principi generali che caratterizzano lo statuto della colpa penale.

Massaro, A. (2022). La colpa penale sul banco di prova della pandemia da Covid-19, 125-134.

La colpa penale sul banco di prova della pandemia da Covid-19

Antonella Massaro
2022-01-01

Abstract

L’ultimo decennio, almeno a partire dalla c.d. Legge Balduzzi, è stato caratterizzato dall’introduzione di “statuti speciali” della colpa penale di un esercente la professione sanitaria, allo scopo di “ritagliare” una disciplina capace non tanto di riservare al “medico” un trattamento di favore, quanto piuttosto di valorizzare le peculiarità dell’attività medicochirurgica e di arginare il dilagante e preoccupante fenomeno della medicina difensiva. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha amplificato queste esigenze, conducendo all’introduzione dell’ennesimo “statuo speciale”, che si rende necessario coordinare tanto con l’art. 590-sexies c.p. quanto (e forse soprattutto) con l’art. 43 c.p. Il riferimento è agli articoli 3 e 3-bis del d.l. n. 44/2021: il primo ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta dalla pandemia da Covid-19, mentre il secondo, introdotto in sede di conversione, è rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sebbene siano comprensibili e in larga parte condivisibili le ragioni che hanno condotto all’introduzione delle nuove disposizioni, è altrettanto innegabile che il reticolo normativo stia diventando eccessivamente complesso, nel tentativo di offrire adeguata tutela a situazioni che, forse, sarebbero già efficacemente “risolte” attraverso una consapevole e decisa applicazione dei principi generali che caratterizzano lo statuto della colpa penale.
2022
Massaro, A. (2022). La colpa penale sul banco di prova della pandemia da Covid-19, 125-134.
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