Nell’ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente è tenuto a dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto e la cessazione dello stesso. L’eventuale esistenza di dimissioni deve formare oggetto di specifica eccezione da parte del datore il quale – precisa il giudice capitolino - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 dovrà fornire anche la prova dell’avvenuta convalida delle stesse o della dichiarazione del lavoratore.
Monterossi, L. (2014). Licenziamento orale e dimissioni: sulla ripartizione dell’onere della prova. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 632-637.
Licenziamento orale e dimissioni: sulla ripartizione dell’onere della prova
luisa monterossi
2014-01-01
Abstract
Nell’ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente è tenuto a dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto e la cessazione dello stesso. L’eventuale esistenza di dimissioni deve formare oggetto di specifica eccezione da parte del datore il quale – precisa il giudice capitolino - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 dovrà fornire anche la prova dell’avvenuta convalida delle stesse o della dichiarazione del lavoratore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.