Nell’ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente è tenuto a dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto e la cessazione dello stesso. L’eventuale esistenza di dimissioni deve formare oggetto di specifica eccezione da parte del datore il quale – precisa il giudice capitolino - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 dovrà fornire anche la prova dell’avvenuta convalida delle stesse o della dichiarazione del lavoratore.

Monterossi, L. (2014). Licenziamento orale e dimissioni: sulla ripartizione dell’onere della prova. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 632-637.

Licenziamento orale e dimissioni: sulla ripartizione dell’onere della prova

luisa monterossi
2014-01-01

Abstract

Nell’ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente è tenuto a dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto e la cessazione dello stesso. L’eventuale esistenza di dimissioni deve formare oggetto di specifica eccezione da parte del datore il quale – precisa il giudice capitolino - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 dovrà fornire anche la prova dell’avvenuta convalida delle stesse o della dichiarazione del lavoratore.
2014
Monterossi, L. (2014). Licenziamento orale e dimissioni: sulla ripartizione dell’onere della prova. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 632-637.
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