Annotando una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, concernente il c.d. giudizio di divisione endoesecutivo, l’autore si sofferma sul rapporto di questo con il processo esecutivo dal quale trae origine. Segnatamente, viene data una lettura costituzionalmente orientata del disposto combinato degli artt. 600, comma secondo, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., in relazione alla fase introduttiva del processo di cognizione, che deve in ogni caso garantire il diritto di azione e difesa per tutte le parti. Infine, fermo restando il legame funzionale, ma occasionale tra i due giudizi, al pari di quanto accade per le opposizioni esecutive, la loro naturale autonomia determina, sempre ad avviso dell’autore, che la procura rilasciata al difensore nel giudizio esecutivo a quo non possa ritenersi spendibile nel processo di cognizione ad quem.
Fradeani, F. (2019). Sulla natura del giudizio di divisione endoesecutivo. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 3, 552-558.
Sulla natura del giudizio di divisione endoesecutivo
Francesco Fradeani
2019-01-01
Abstract
Annotando una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, concernente il c.d. giudizio di divisione endoesecutivo, l’autore si sofferma sul rapporto di questo con il processo esecutivo dal quale trae origine. Segnatamente, viene data una lettura costituzionalmente orientata del disposto combinato degli artt. 600, comma secondo, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., in relazione alla fase introduttiva del processo di cognizione, che deve in ogni caso garantire il diritto di azione e difesa per tutte le parti. Infine, fermo restando il legame funzionale, ma occasionale tra i due giudizi, al pari di quanto accade per le opposizioni esecutive, la loro naturale autonomia determina, sempre ad avviso dell’autore, che la procura rilasciata al difensore nel giudizio esecutivo a quo non possa ritenersi spendibile nel processo di cognizione ad quem.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.