La presente indagine analizza, limitatamente al contratto di compravendita, la più recente disciplina del rischio contrattuale nell’ordinamento cinese, collocandola nella prospettiva della tradizione romanistica. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore, regola generale del sistema giuridico romanistico concepita dalla pandettistica ed accolta nel BGB prima e successivamente nel Codice civile italiano, esclude la responsabilità. Vi è, quindi, da parte di ogni ordinamento, il compito di regolare la distribuzione del rischio legato al verificarsi di eventi che sfuggano al controllo dei contraenti. L’ambito di indagine, anche attraverso i codici europei è, comunque, volutamente circoscritto al fine di una disamina, si auspica, il più possibile approfondita, di un tema a mio parere complesso ed assai vasto.
Toti, E. (2023). Il regime del rischio contrattuale nell'art. 604 del Codice civile cinese. RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI, Anno VII(N.1/2023), 318-364.
Il regime del rischio contrattuale nell'art. 604 del Codice civile cinese
Enrico Toti
2023-01-01
Abstract
La presente indagine analizza, limitatamente al contratto di compravendita, la più recente disciplina del rischio contrattuale nell’ordinamento cinese, collocandola nella prospettiva della tradizione romanistica. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore, regola generale del sistema giuridico romanistico concepita dalla pandettistica ed accolta nel BGB prima e successivamente nel Codice civile italiano, esclude la responsabilità. Vi è, quindi, da parte di ogni ordinamento, il compito di regolare la distribuzione del rischio legato al verificarsi di eventi che sfuggano al controllo dei contraenti. L’ambito di indagine, anche attraverso i codici europei è, comunque, volutamente circoscritto al fine di una disamina, si auspica, il più possibile approfondita, di un tema a mio parere complesso ed assai vasto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.