The decision no. 230 of 2022, with which the Constitutional Court declared unfounded the question of the constitutionality of Article 521, paragraph 2, c.p.p. in the part in which it does not provide for the judge to order the transmission of the acts to the public prosecutor where an aggravating circumstance is not contested, is notable for the appreciable effort to limit the judicial power of control, so as to reach a reasonable point of balance between several interests deserving of protection, circumscribing the procedural regression only where the change affects the historical fact.

La sentenza n. 230 del 2022, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora risulti una circostanza aggravante non contestata, si segnala per l’apprezzabile sforzo di delimitare i confini del potere giudiziale di controllo sul tema d’accusa, alla luce di un ragionevole punto di equilibrio tra plurimi interessi meritevoli di protezione, circoscrivendo la regressione procedimentale solo qualora il mutamento colpisca il fatto storico.

Fiorelli, G. (2022). Mancata contestazione dell'aggravante e limiti del controllo giurisdizionale: nessun rimedio all'inerzia del pubblico ministero. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(6), 2634-2644.

Mancata contestazione dell'aggravante e limiti del controllo giurisdizionale: nessun rimedio all'inerzia del pubblico ministero

Giulia Fiorelli
2022-01-01

Abstract

The decision no. 230 of 2022, with which the Constitutional Court declared unfounded the question of the constitutionality of Article 521, paragraph 2, c.p.p. in the part in which it does not provide for the judge to order the transmission of the acts to the public prosecutor where an aggravating circumstance is not contested, is notable for the appreciable effort to limit the judicial power of control, so as to reach a reasonable point of balance between several interests deserving of protection, circumscribing the procedural regression only where the change affects the historical fact.
2022
La sentenza n. 230 del 2022, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora risulti una circostanza aggravante non contestata, si segnala per l’apprezzabile sforzo di delimitare i confini del potere giudiziale di controllo sul tema d’accusa, alla luce di un ragionevole punto di equilibrio tra plurimi interessi meritevoli di protezione, circoscrivendo la regressione procedimentale solo qualora il mutamento colpisca il fatto storico.
Fiorelli, G. (2022). Mancata contestazione dell'aggravante e limiti del controllo giurisdizionale: nessun rimedio all'inerzia del pubblico ministero. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(6), 2634-2644.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/444848
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