Analisi e commento della ordinanza della Cassazione italiana (Cassazione Civile, SS.UU., 2 maggio 2023, n. 11346), con cui viene deciso che, nell’ambito di un contratto di compravendita internazionale di merci, salvo prova contraria, l’inserimento concordato dalle parti della clausola Ex Works nei documenti contrattuali (a ciò bastando una corrispondenza in tal senso fra ordini inviati dall’acquirente e fatture emesse dal venditore) è sufficiente a determinare il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, in applicazione delle comuni norme europee (Regolamento Bruxelles I bis) la giurisdizione del giudice italiano. I giudici della Suprema Corte respingono l’argomentazione in forza della quale il semplice richiamo (effettuato da entrambe le parti) alla clausola Ex Works non sia sufficiente a determinare il luogo di consegna della merce e che a tal fine sia invece necessario dimostrare l’esistenza di ulteriori riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto il luogo di consegna

Torino, R. (2023). COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI: LA CLAUSOLA EX WORKS (INCOTERMS 2020) È IDONEA A DETERMINARE DI PER SÉ IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE E LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO. I CONTRATTI(5), 479-486.

COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI: LA CLAUSOLA EX WORKS (INCOTERMS 2020) È IDONEA A DETERMINARE DI PER SÉ IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE E LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO

raffaele torino
2023-01-01

Abstract

Analisi e commento della ordinanza della Cassazione italiana (Cassazione Civile, SS.UU., 2 maggio 2023, n. 11346), con cui viene deciso che, nell’ambito di un contratto di compravendita internazionale di merci, salvo prova contraria, l’inserimento concordato dalle parti della clausola Ex Works nei documenti contrattuali (a ciò bastando una corrispondenza in tal senso fra ordini inviati dall’acquirente e fatture emesse dal venditore) è sufficiente a determinare il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, in applicazione delle comuni norme europee (Regolamento Bruxelles I bis) la giurisdizione del giudice italiano. I giudici della Suprema Corte respingono l’argomentazione in forza della quale il semplice richiamo (effettuato da entrambe le parti) alla clausola Ex Works non sia sufficiente a determinare il luogo di consegna della merce e che a tal fine sia invece necessario dimostrare l’esistenza di ulteriori riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto il luogo di consegna
2023
Torino, R. (2023). COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI: LA CLAUSOLA EX WORKS (INCOTERMS 2020) È IDONEA A DETERMINARE DI PER SÉ IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE E LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO. I CONTRATTI(5), 479-486.
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