Sintesi. La legge di stabilità per il 2016 prevede novità signifcative nella disciplina della consulenza fnanziaria. In primo luogo, viene istituito un unico albo dei consulenti fnanziari nel quale dovranno essere iscritti i promotori fnanziari, i consulenti fnanziari di cui all’art. 18-bis T.U.F. e le società di consulenza fnanziaria di cui all’art. 18-ter T.U.F. La tenuta dell’albo è demandata ad un organismo con personalità di diritto privato, che prende il posto dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori fnanziari. A tale nuovo organismo sono altresì afdate le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie sugli iscritti all’albo. La seconda novità riguarda la nuova denominazione dei promotori fnanziari e dei consulenti fnanziari: i primi sono ora qualifcati «consulenti fnanziari abilitati all’oferta fuori sede» e i secondi «consulenti fnanziari autonomi». Lo studio si incarica di studiare le implicazioni delle nuova disciplina sul sistema, di valutarne gli efetti e di prefgurare i futuri ulteriori cambiamenti che dovranno porsi in essere per dare compiuta realizzazione alla riforma. Per fare ciò si è ritenuto necessario operare un censimento di chi abita il diversifcato mondo della consulenza fnanziaria in Italia e negli Stati europei maggiormente signifcativi. * Università di Roma “Tor Vergata”. ** Si ringrazia per il supporto fornito alla ricerca l’ANASF e per i preziosi spunti i dottori Maurizio Buf, Germana Martano e Mattia Suardi. I parr. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 sono stati scritti da Mario Stella Richter; il par. 3 da

STELLA RICHTER, M., Brunelli, L. (2016). Verso un nuovo assetto della consulenza finanziaria in Italia. RIVISTA BANCARIA. MINERVA BANCARIA(1), 104-117.

Verso un nuovo assetto della consulenza finanziaria in Italia

STELLA RICHTER, MARIO;
2016-01-01

Abstract

Sintesi. La legge di stabilità per il 2016 prevede novità signifcative nella disciplina della consulenza fnanziaria. In primo luogo, viene istituito un unico albo dei consulenti fnanziari nel quale dovranno essere iscritti i promotori fnanziari, i consulenti fnanziari di cui all’art. 18-bis T.U.F. e le società di consulenza fnanziaria di cui all’art. 18-ter T.U.F. La tenuta dell’albo è demandata ad un organismo con personalità di diritto privato, che prende il posto dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori fnanziari. A tale nuovo organismo sono altresì afdate le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie sugli iscritti all’albo. La seconda novità riguarda la nuova denominazione dei promotori fnanziari e dei consulenti fnanziari: i primi sono ora qualifcati «consulenti fnanziari abilitati all’oferta fuori sede» e i secondi «consulenti fnanziari autonomi». Lo studio si incarica di studiare le implicazioni delle nuova disciplina sul sistema, di valutarne gli efetti e di prefgurare i futuri ulteriori cambiamenti che dovranno porsi in essere per dare compiuta realizzazione alla riforma. Per fare ciò si è ritenuto necessario operare un censimento di chi abita il diversifcato mondo della consulenza fnanziaria in Italia e negli Stati europei maggiormente signifcativi. * Università di Roma “Tor Vergata”. ** Si ringrazia per il supporto fornito alla ricerca l’ANASF e per i preziosi spunti i dottori Maurizio Buf, Germana Martano e Mattia Suardi. I parr. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 sono stati scritti da Mario Stella Richter; il par. 3 da
2016
STELLA RICHTER, M., Brunelli, L. (2016). Verso un nuovo assetto della consulenza finanziaria in Italia. RIVISTA BANCARIA. MINERVA BANCARIA(1), 104-117.
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