On the basis of the regulatory framework concerning the formal requirements established for resignations and consensual termi nations, the essay critically analyses the tendency of the most recent case-law to give greater importance to facta concludentia from which the unequivocal intention to unilaterally withdraw from the relationship can be deduced, even in the case of failure to comply with the formal requirements. The author proposes that the request for a stricter proof of the imputability of termination should be read in connection with the actual entitlement to the protection provided by the law for the unemployed worker and suggests that, by using public resources in a responsible manner, the benefit of public allowances should be denied in the case of a false resignation. The essay examines the recent legislative proposal which, in the absence of the prescribed telematic procedure, intends to consider repeated absences as voluntary resignations excluding the requirement of involuntary termination.

Sulla scorta del quadro regolatorio relativo ai vincoli formali previsti per le dimissioni e le risoluzioni consensuali, il contributo analizza con approccio critico la tendenza della giurisprudenza più recente a valorizzare in modo più significativo i facta concludentia dai quali possa essere desunta, pur in caso di omesso rispetto dei requisiti di forma, l’inequivocabile volontà di recedere unilateralmente dal rapporto. L’A. propone di interpretare l’affermarsi di un più ampio onere probatorio relativo all’imputabilità della cessazione in connessione con l’effettiva spettanza della tutela prevista dall’ordinamento per il lavoratore privo di occupazione, suggerendo una lettura che, in un’ottica di responsabilizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche, proponga di escludere, in ipotesi di cessazioni artatamente determinate, un beneficio indebito di provvidenze pubbliche. In tale prospettiva, il rispetto della forma normativamente imposta, lungi dal proporsi come mero formalismo, diventa così strumento di reciproca tutela delle parti contrattuali. De jure condendo, il contributo esamina la recente proposta normativa che, in mancanza della prescritta procedura telematica, intende ricondurre le ipotesi di assenze reiterate alla fattispecie delle dimissioni volontarie escludendo il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto

Lamberti, F. (2023). La cessazione “concludente” del rapporto di lavoro tra oneri probatori e conseguenze patrimoniali. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 3(Parte Prima), 431-457.

La cessazione “concludente” del rapporto di lavoro tra oneri probatori e conseguenze patrimoniali

Fabiola Lamberti
2023-01-01

Abstract

On the basis of the regulatory framework concerning the formal requirements established for resignations and consensual termi nations, the essay critically analyses the tendency of the most recent case-law to give greater importance to facta concludentia from which the unequivocal intention to unilaterally withdraw from the relationship can be deduced, even in the case of failure to comply with the formal requirements. The author proposes that the request for a stricter proof of the imputability of termination should be read in connection with the actual entitlement to the protection provided by the law for the unemployed worker and suggests that, by using public resources in a responsible manner, the benefit of public allowances should be denied in the case of a false resignation. The essay examines the recent legislative proposal which, in the absence of the prescribed telematic procedure, intends to consider repeated absences as voluntary resignations excluding the requirement of involuntary termination.
2023
Sulla scorta del quadro regolatorio relativo ai vincoli formali previsti per le dimissioni e le risoluzioni consensuali, il contributo analizza con approccio critico la tendenza della giurisprudenza più recente a valorizzare in modo più significativo i facta concludentia dai quali possa essere desunta, pur in caso di omesso rispetto dei requisiti di forma, l’inequivocabile volontà di recedere unilateralmente dal rapporto. L’A. propone di interpretare l’affermarsi di un più ampio onere probatorio relativo all’imputabilità della cessazione in connessione con l’effettiva spettanza della tutela prevista dall’ordinamento per il lavoratore privo di occupazione, suggerendo una lettura che, in un’ottica di responsabilizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche, proponga di escludere, in ipotesi di cessazioni artatamente determinate, un beneficio indebito di provvidenze pubbliche. In tale prospettiva, il rispetto della forma normativamente imposta, lungi dal proporsi come mero formalismo, diventa così strumento di reciproca tutela delle parti contrattuali. De jure condendo, il contributo esamina la recente proposta normativa che, in mancanza della prescritta procedura telematica, intende ricondurre le ipotesi di assenze reiterate alla fattispecie delle dimissioni volontarie escludendo il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto
Lamberti, F. (2023). La cessazione “concludente” del rapporto di lavoro tra oneri probatori e conseguenze patrimoniali. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 3(Parte Prima), 431-457.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/463487
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact