With its decision, the Italian Supreme Court returns once more on the parking area's manager liability in the event of theft of a vehicle parked therein. The Court reiterates the existence of a custody obligation on the manager himself, on the grounds that the atypical parking contract falls within the scheme of deposit referred to in art. 1766 of the Civil Code. In light of the reasoning of the decision, this note also investigates the validity of the liability waiver clauses unilaterally affixed by the parking manager.

Attraverso l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione torna nuovamente sulla questione concernente la responsabilità del gestore dell’area adibita a parcheggio per il furto del veicolo in esso posteggiato. La Corte di legittimità coglie l’occasione per ribadire la sussistenza dell’obbligo di custodia gravante in capo al gestore, riconducendo il contratto atipico di parcheggio allo schema del deposito di cui agli artt. 1766 c.c. e ss. Alla luce dei richiami effettuati dalla pronuncia in commento, si affronta altresì il tema della valenza delle clausole di esonero di responsabilità unilateralmente apposte dal gestore.

Gola, C. (2023). Sull’obbligo di custodia del gestore del parcheggio: note a margine dell’ultima conferma della Cassazione. PACTUM(2/2023), 13-23.

Sull’obbligo di custodia del gestore del parcheggio: note a margine dell’ultima conferma della Cassazione.

clarissa gola
2023-01-01

Abstract

With its decision, the Italian Supreme Court returns once more on the parking area's manager liability in the event of theft of a vehicle parked therein. The Court reiterates the existence of a custody obligation on the manager himself, on the grounds that the atypical parking contract falls within the scheme of deposit referred to in art. 1766 of the Civil Code. In light of the reasoning of the decision, this note also investigates the validity of the liability waiver clauses unilaterally affixed by the parking manager.
2023
Attraverso l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione torna nuovamente sulla questione concernente la responsabilità del gestore dell’area adibita a parcheggio per il furto del veicolo in esso posteggiato. La Corte di legittimità coglie l’occasione per ribadire la sussistenza dell’obbligo di custodia gravante in capo al gestore, riconducendo il contratto atipico di parcheggio allo schema del deposito di cui agli artt. 1766 c.c. e ss. Alla luce dei richiami effettuati dalla pronuncia in commento, si affronta altresì il tema della valenza delle clausole di esonero di responsabilità unilateralmente apposte dal gestore.
Gola, C. (2023). Sull’obbligo di custodia del gestore del parcheggio: note a margine dell’ultima conferma della Cassazione. PACTUM(2/2023), 13-23.
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