Il commento si rivolge in modo piuttosto critico ad esaminare la massima espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione che, dirimendo un contrasto tra orientamenti delle sezioni semplici, risolve il conflitto stabilendo che la nozione di profitto relativo al dolo specifico della fattispecie incriminatrice nel furto vada inteso in un senso ampio che include vantaggi anche di natura non patrimoniale. Ciò induce letture troppo estese della nozione tipica di profitto nel delitto di cui all’art. 624 c.p. che rischia di far scivolare l’interpretazione verso crinali analogici.
Mezzetti, E. (2024). Sul fine di profitto nel delitto di furto. GIURISPRUDENZA ITALIANA.
Sul fine di profitto nel delitto di furto
enrico mezzetti
2024-01-01
Abstract
Il commento si rivolge in modo piuttosto critico ad esaminare la massima espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione che, dirimendo un contrasto tra orientamenti delle sezioni semplici, risolve il conflitto stabilendo che la nozione di profitto relativo al dolo specifico della fattispecie incriminatrice nel furto vada inteso in un senso ampio che include vantaggi anche di natura non patrimoniale. Ciò induce letture troppo estese della nozione tipica di profitto nel delitto di cui all’art. 624 c.p. che rischia di far scivolare l’interpretazione verso crinali analogici.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.