L'elaborato analizza il tema dei requisiti soggettivi e oggettivi a cui è subordinata la tutela del segnalante contro atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, adottati nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione prevista dall’art. 6, commi 2-bis, lett. c, 2-ter e 2-quater, del d.lgs. n. 231/2001, partendo dalle mosse da una pronuncia di merito secondo la quale tale tutela non si riferisce ai casi di denuncia all’autorità giudiziaria, ma unicamente alla specifica attività di segnalazione all’interno dell’ente di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.
Maraga, R. (2022). La tutela lavoristica del «whistleblower» tra limiti soggettivi ed oggettivi: brevi riflessioni de iure condito e de iure condendo. DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI(1), 289-300.
La tutela lavoristica del «whistleblower» tra limiti soggettivi ed oggettivi: brevi riflessioni de iure condito e de iure condendo
Riccardo Maraga
2022-01-01
Abstract
L'elaborato analizza il tema dei requisiti soggettivi e oggettivi a cui è subordinata la tutela del segnalante contro atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, adottati nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione prevista dall’art. 6, commi 2-bis, lett. c, 2-ter e 2-quater, del d.lgs. n. 231/2001, partendo dalle mosse da una pronuncia di merito secondo la quale tale tutela non si riferisce ai casi di denuncia all’autorità giudiziaria, ma unicamente alla specifica attività di segnalazione all’interno dell’ente di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.