The issue ofworkers waiving non-disposable rights presents an interesting peculiarity in the judgment under comment insofar as the Supreme Court declared the illegitimacy of the conduct of a Public Administration which, invoking the overriding public interest, had imposed onworkers the signing of a prior waiver of acquired rights during the precarious period as a condition for accessing the extension of a fixed-term contract and subsequent stabilization. The protection established by Article 2113 of the Italian Civil Code is the same, regardless of the public or private nature of the employer and regardless of hypothetical reasons to protect the assets of the Public Entity. The need to safeguard a public entity from financial risk does not justify the signing of a settlement agreement as a condition for permanent employment.

La tematica della rinuncia dei lavoratori ai diritti indisponibili presenta un’interessante peculiarità nella sentenza in commento in quanto il Supremo Collegio ha dichiarato l’illegittimità della condotta di una Pubblica Amministrazione che, invocando il superiore interesse pubblico, aveva imposto ai lavoratori di sottoscrivere una rinuncia preventiva ai diritti acquisiti nel periodo del precariato. La ratio di tutela sancita dall’art. 2113 c.c. è la medesima, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e indipendentemente da ipotetiche ragioni di tutela patrimoniale dell’Ente pubblico. L’esigenza di evitare un rischio finanziario a un ente pubblico non giustifica la stipula di una conciliazione quale condizione per la stabilizzazione.

Lamberti, F. (2025). Illegittima la rinuncia ai diritti indisponibili quale condicio sine qua non per l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, Unico(8-9), 820-832.

Illegittima la rinuncia ai diritti indisponibili quale condicio sine qua non per l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato.

Lamberti Fabiola
2025-01-01

Abstract

The issue ofworkers waiving non-disposable rights presents an interesting peculiarity in the judgment under comment insofar as the Supreme Court declared the illegitimacy of the conduct of a Public Administration which, invoking the overriding public interest, had imposed onworkers the signing of a prior waiver of acquired rights during the precarious period as a condition for accessing the extension of a fixed-term contract and subsequent stabilization. The protection established by Article 2113 of the Italian Civil Code is the same, regardless of the public or private nature of the employer and regardless of hypothetical reasons to protect the assets of the Public Entity. The need to safeguard a public entity from financial risk does not justify the signing of a settlement agreement as a condition for permanent employment.
2025
La tematica della rinuncia dei lavoratori ai diritti indisponibili presenta un’interessante peculiarità nella sentenza in commento in quanto il Supremo Collegio ha dichiarato l’illegittimità della condotta di una Pubblica Amministrazione che, invocando il superiore interesse pubblico, aveva imposto ai lavoratori di sottoscrivere una rinuncia preventiva ai diritti acquisiti nel periodo del precariato. La ratio di tutela sancita dall’art. 2113 c.c. è la medesima, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e indipendentemente da ipotetiche ragioni di tutela patrimoniale dell’Ente pubblico. L’esigenza di evitare un rischio finanziario a un ente pubblico non giustifica la stipula di una conciliazione quale condizione per la stabilizzazione.
Lamberti, F. (2025). Illegittima la rinuncia ai diritti indisponibili quale condicio sine qua non per l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, Unico(8-9), 820-832.
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