Lo scritto intende evidenziare il dato di anomalia sistemica che si è venuto ad insinuare nel nostro ordinamento a seguito delle sentenze della Cassazione di ottobre 2023. In particolare, si evidenzia come, per effetto di tali sentenze, la misura della retribuzione dovuta ai sensi dell’art. 36 Cost. venga ad essere intrinsecamente indeterminata, a causa della pluralità dei parametri utilizzabili dal giudice, e dell’ampia discrezionalità della scelta che gli è riservata. Si evidenzia, quindi, come l’attuale via giurisprudenziale al “giusto salario” non appaia appagante sotto diversi profili, nella misura in cui finisce con il contraddire il principio di proporzionalità sancito dallo stesso art. 36 Cost. e mal si armonizza con il principio di libertà sindacale, con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di libertà d’impresa e di concor-renza, e, non ultimo, risulta anche disallineata con le indicazioni ricavabili dalla direttiva 2022/2041. Lo scritto conclude osservando come sia necessario che la valutazione della proporzionalità e della sufficienza ex art. 36 Cost. debba avvenire sulla base di parametri tra loro diversi, tornando a valorizzare effettivamente il ruolo dell’autonomia collettiva (quanto alla proporzionalità) e individuando un parametro certo (quanto alla sufficienza).
Proia, G. (2026). L’“inadeguatezza” del modello nazionale di determinazione della retribuzione “adeguata”. VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO(1), 155-176.
L’“inadeguatezza” del modello nazionale di determinazione della retribuzione “adeguata”
Giampiero Proia
2026-01-01
Abstract
Lo scritto intende evidenziare il dato di anomalia sistemica che si è venuto ad insinuare nel nostro ordinamento a seguito delle sentenze della Cassazione di ottobre 2023. In particolare, si evidenzia come, per effetto di tali sentenze, la misura della retribuzione dovuta ai sensi dell’art. 36 Cost. venga ad essere intrinsecamente indeterminata, a causa della pluralità dei parametri utilizzabili dal giudice, e dell’ampia discrezionalità della scelta che gli è riservata. Si evidenzia, quindi, come l’attuale via giurisprudenziale al “giusto salario” non appaia appagante sotto diversi profili, nella misura in cui finisce con il contraddire il principio di proporzionalità sancito dallo stesso art. 36 Cost. e mal si armonizza con il principio di libertà sindacale, con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di libertà d’impresa e di concor-renza, e, non ultimo, risulta anche disallineata con le indicazioni ricavabili dalla direttiva 2022/2041. Lo scritto conclude osservando come sia necessario che la valutazione della proporzionalità e della sufficienza ex art. 36 Cost. debba avvenire sulla base di parametri tra loro diversi, tornando a valorizzare effettivamente il ruolo dell’autonomia collettiva (quanto alla proporzionalità) e individuando un parametro certo (quanto alla sufficienza).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


