La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia ha ritenuto che la scrittura informale di magazzino priva in parte delle informazioni indicate dall’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 non possa qualificarsi quale scrittura contabile obbligatoria e, dunque, che essa non sia idonea a fungere da fonte per la presunzione legale relativa di cessione di merce prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 441/1997. La decisione della Corte pugliese offre, quindi, lo spunto per tentare di mettere ordine circa la natura giuridica delle scritture di magazzino e sulla loro conseguente rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento tributario, tematiche che spesso hanno generato problemi interpretativi di non poco conto.
Girelli, G. (2025). SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE E NATURA DEL “BROGLIACCIO DI MAGAZZINO” - MANDATORY ACCOUNTING RECORDS AND NATURE OF INFORMAL WAREHOUSE RECORDS. TAX NEWS(2/2025), 488-495.
SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE E NATURA DEL “BROGLIACCIO DI MAGAZZINO” - MANDATORY ACCOUNTING RECORDS AND NATURE OF INFORMAL WAREHOUSE RECORDS
Giovanni Girelli
2025-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia ha ritenuto che la scrittura informale di magazzino priva in parte delle informazioni indicate dall’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 non possa qualificarsi quale scrittura contabile obbligatoria e, dunque, che essa non sia idonea a fungere da fonte per la presunzione legale relativa di cessione di merce prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 441/1997. La decisione della Corte pugliese offre, quindi, lo spunto per tentare di mettere ordine circa la natura giuridica delle scritture di magazzino e sulla loro conseguente rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento tributario, tematiche che spesso hanno generato problemi interpretativi di non poco conto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


